Cassazione Penale, Sentenza n. 29213/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Palermo aveva condannato l'imputato alla pena di euro 2.800,00 di ammenda, con sospensione condizionale, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro contestate ai sensi del d.lgs. 81/2008. La difesa ha proposto ricorso articolando tre motivi: (1) dedotta assoluta genericità e apparenza della motivazione della sentenza di merito, ritenuta incapace di distinguere e supportare le singole accuse tra loro diverse; (2) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e al d.lgs. 81/2008, sostenendo che la società amministrata dall'imputato era subentrata ad altra ditta in un cantiere abbandonato e che, al momento del controllo, i lavori non erano ancora iniziati; (3) dedotta violazione dell'art. 131-bis c.p., perché la difesa aveva espressamente chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il Tribunale non si era pronunciato sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il terzo motivo. Ha dichiarato inammissibili i primi due, perché miravano a una rivalutazione del merito e non si confrontavano con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, che aveva richiamato documenti e verbali acquisiti nel procedimento, oltre alla sostanziale ammissione delle violazioni e alla sufficienza della colpa per l'omessa predisposizione delle cautele. Invece, ha accolto il motivo sull'art. 131-bis c.p., rilevando che la richiesta difensiva era stata espressamente formulata e che la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione, neppure implicita, sul punto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche nei procedimenti relativi a illeciti contravvenzionali con meccanismi estintivi speciali, la particolare tenuità del fatto può essere valutata quando la condotta post factum e l'eventuale tempestivo adempimento delle prescrizioni incidano sul giudizio di offensività. Ne è seguito l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica; per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile nei suoi elementi già definiti, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., restando aperto solo il punto relativo alla causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. 81/2008
richiamato tra le disposizioni poste a base della condanna per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
art. 43 d.lgs. 81/2008
richiamato tra le disposizioni violate contestate all'imputato
art. 80 d.lgs. 81/2008
richiamato tra le disposizioni violate contestate all'imputato
art. 96 d.lgs. 81/2008
richiamato tra le disposizioni violate contestate all'imputato
art. 108 d.lgs. 81/2008
richiamato tra le disposizioni violate contestate all'imputato
art. 546 c.p.p.
invocato dalla difesa come parametro della completezza della motivazione della sentenza
art. 192 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, omessa nella motivazione di merito e riconosciuta come tema decisivo da riesaminare in rinvio
d.lgs. 758/1994
richiamato in relazione alla procedura estintiva e al pagamento della somma prevista a titolo di oblazione
artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006
richiamati in via analogica nel ragionamento sulla possibilità di applicare l'art. 131-bis ai casi di particolare tenuità nei procedimenti con procedura estintiva speciale
art. 624 c.p.p.
richiamato per affermare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità nei punti della sentenza non annullati
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa del fatto e delle prove quando la sentenza di merito abbia già indicato, sia pure sinteticamente, gli elementi documentali e verbali posti a fondamento dell'accertamento.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo minimo; una generica critica difensiva non è sufficiente se non si confronta con gli elementi specifici valorizzati dal giudice di merito.
- Nei reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità può essere affermata anche a titolo di colpa per l'omessa predisposizione delle cautele preventive, anche se l'impresa subentra in un cantiere già gestito da altri.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. impone al giudice di merito una valutazione espressa o comunque chiaramente implicita; il silenzio assoluto sul punto integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere valutata anche in presenza di meccanismi estintivi speciali quando la condotta post factum, l'eventuale integrale adempimento delle prescrizioni e l'occasionalità della violazione incidano sul giudizio complessivo di offensività.
- L'eventuale tempestivo adempimento delle prescrizioni, se emerge come condotta successiva rilevante, può essere apprezzato ai fini dell'offensività e della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Quando l'annullamento riguarda solo un punto autonomo della decisione, l'accertamento di responsabilità sui restanti capi o punti resta irrevocabile.
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