Sentenza n. 8008/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0077822 del 18 marzo 2026, pubblicato in data 18.03.2026 sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Invitalia Gare Telematiche - InGaTe, con cui Invitalia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ha accolto parzialmente la richiesta di oscuramento presentata dal RTI Sintesi della propria offerta tecnica nell'ambito della “Procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi per la gestione integrata e centralizzata delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per tutte le sedi del Ministero della Cultura, centrali e periferiche, ivi incluse le sedi del Comando dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, sul territorio nazionale”; - della Relazione del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 0075585 del 17 marzo 2026 pubblicata nella medesima piattaforma in data 18.03.2026, recante le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui accoglie parzialmente l'istanza del RTI Sintesi; - nonché, ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente e/o collegato, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di parziale accoglimento della richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica del RTI controinteressato e relativa relazione del RUP
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, il provvedimento con cui Invitalia aveva accolto solo parzialmente la richiesta di oscuramento formulata dal RTI Sintesi riguardo alla propria offerta tecnica, nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le sedi del Ministero della Cultura. Il ricorso era diretto a ottenere l’ostensione della parte dell’offerta tecnica rimasta oscurata.
La decisione
Nel corso del giudizio, il 30 marzo 2026, Invitalia ha proceduto all’ostensione pressoché integrale della relazione tecnica del RTI Sintesi. Con nota del 27 aprile 2026, il RTI ricorrente ha dichiarato che la stazione appaltante aveva integralmente reso visibile il contenuto dell’offerta tecnica richiesta e ha manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate, poiché l’amministrazione aveva tempestivamente provveduto all’ostensione della documentazione.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento dell’offerta tecnica.
artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati quali riferimenti normativi delle richieste di oscuramento e delle decisioni sull’ostensione della documentazione di gara.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato trattato e definito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta ostensione integrale o pressoché integrale della documentazione richiesta determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile il ricorso diretto a contestare il diniego o il parziale oscuramento della documentazione di gara.
- Quando l’amministrazione provvede tempestivamente all’ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio, le spese possono essere compensate in ragione della condotta processuale e dell’intervenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente.
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