Cassazione Civile, Ordinanza n. 15171/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Due società, una controllante e una controllata, avevano convenuto in giudizio l'acquirente di un immobile in costruzione per ottenere la restituzione di quattro assegni, per complessivi 148.000 euro, emessi dalla controllata in favore dell'acquirente a garanzia dell'esecuzione dei lavori di ultimazione del fabbricato affidati alla società venditrice con separata scrittura privata. Secondo le attrici, l'acquirente aveva incassato gli assegni prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento, venendo meno agli accordi. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello le società avevano sostenuto che la somma dovesse essere restituita perché dovuta ex contratto, in subordine per ripetizione di indebito e, ulteriormente, per ingiustificato arricchimento o compensazione con un eventuale credito risarcitorio del convenuto. In cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2033 c.c., assumendo che chi esegue una prestazione non dovuta ha diritto alla ripetizione e che la Corte d'appello aveva erroneamente negato la restituzione dopo avere ritenuto non provato il patto di garanzia. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 1324, 1325, 1418 e 2033 c.c., sostenendo che fosse coperto da giudicato il punto, non impugnato con appello incidentale, relativo all'insussistenza della prova che la somma incassata fosse il prezzo di un terreno, e che la Corte territoriale avesse omesso di considerare che, venuto meno il patto di garanzia, il pagamento era privo di causa e quindi ripetibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha prima respinto l'eccezione di tardività sollevata dai controricorrenti, ritenendo invalida la notificazione della sentenza di appello perché effettuata con una sola copia pur essendo più le parti rappresentate dal medesimo difensore. Nel merito, ha ritenuto i motivi inammissibili per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché fondati su atti e risultanze processuali non adeguatamente riprodotti nel ricorso. Ha inoltre osservato che le censure erano costruite su un fatto costitutivo diverso da quello posto a base della domanda originaria: non l'inadempimento del patto di garanzia, ma l'asserita mancanza di causa del pagamento. La Corte ha richiamato il principio per cui l'assegno privo di data o postdatato è nullo, ma può valere come promessa di pagamento; in tale ipotesi il promissario è esonerato dalla prova del rapporto fondamentale, mentre incombe sul promittente dimostrare l'assenza del rapporto causale. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice di merito aveva accertato in fatto l'inesistenza del patto di garanzia, e la censura risultava anche infondata perché, per gli aspetti derivanti dall'assegno invalido, pretendeva di far gravare sul promissario la prova della causa del pagamento. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
la ripetizione dell'indebito presuppone che sia provata l'assenza di causa della prestazione eseguita; nel caso di assegno invalido, la questione va valutata anche alla luce della funzione di promessa di pagamento
artt. 1324, 1325, 1418 c.c.
sono stati invocati per sostenere la nullità/inefficacia del titolo e l'assenza di causa del pagamento, ma le censure sono state dichiarate inammissibili e comunque non fondate sulla base degli accertamenti di merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure si fondano su atti e risultanze processuali non trascritti o non specificamente riprodotti nella parte pertinente
art. 380 bis.1 c.p.c.
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
artt. 1 e 2 r.d. n. 1736 del 1933
richiamati dalla Corte territoriale come norme imperative che renderebbero nullo il patto di garanzia se esistente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che si fondano su atti o risultanze processuali devono indicare e riprodurre con precisione la parte pertinente degli atti richiamati, altrimenti sono inammissibili ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Non è consentito in cassazione mutare il fatto costitutivo della domanda rispetto a quello dedotto nei precedenti gradi, prospettando per la prima volta una diversa causa petendi.
- L'assegno privo di data o postdatato è nullo, ma può assumere rilievo come promessa di pagamento; in tal caso il creditore/promissario è esonerato dalla prova del rapporto fondamentale, mentre spetta al promittente dimostrare l'inesistenza della causa del pagamento.
- La ripetizione dell'indebito presuppone l'accertamento dell'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale; se il giudice di merito accerta in fatto l'inesistenza del patto su cui si fondava la pretesa restitutoria, la censura deve confrontarsi con tale accertamento.
- La notifica della sentenza a uno solo dei più rappresentati dalla medesima difesa, quando la parte sia plurima, non è valida ai fini del decorso del termine breve per impugnare.
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