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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13376/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro il fideiussore di una società debitrice. Nell’opposizione al decreto ingiuntivo, il convenuto aveva contestato l’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione; nel giudizio di primo grado la scrittura era stata verificata e la sottoscrizione era stata ritenuta autentica, con rigetto dell’opposizione. Pendente l’appello, il fideiussore aveva poi promosso in via autonoma una querela di falso sulla medesima sottoscrizione. La Corte d’appello, rilevata la pendenza del giudizio di falso, aveva sospeso il processo di appello ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Le società ricorrenti hanno chiesto cassarsi tale ordinanza deducendo che la sospensione era illegittima: la querela di falso, pur proponibile anche in via autonoma, non può essere utilizzata per ottenere la sospensione del giudizio di appello quando non sia stata proposta incidenter tantum nel medesimo giudizio; inoltre, una volta già definito il primo grado con accertamento di autenticità della firma, il giudizio di falso autonomo non poteva paralizzare il processo principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. Ha affermato che la sospensione del giudizio d’appello è consentita dall’art. 355 c.p.c. solo se la querela di falso è proposta in via incidentale nel giudizio di appello; se invece la querela è proposta autonomamente mentre pende l’appello, la sospensione non è ammessa. Ha escluso che possa essere invocato l’art. 295 c.p.c. per ottenere la sospensione del processo principale in tale situazione, poiché la norma generale non può eludere la disciplina speciale. Di conseguenza ha ordinato la prosecuzione del processo e ha condannato il resistente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 220 c.p.c.

    richiamato per indicare che nel primo grado era stata accertata l’autenticità della scrittura privata all’esito della verificazione.

  • art. 221 c.p.c.

    la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa

    la norma consente la querela di falso sia in via principale sia incidentale, ma la scelta della via autonoma non dà diritto alla sospensione del giudizio d’appello.

  • art. 295 c.p.c.

    il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    non consente la sospensione del giudizio di appello quando la querela di falso sia stata proposta autonomamente dopo l’introduzione del giudizio di merito; opera solo se il rapporto di pregiudizialità emerge nei limiti compatibili con la disciplina speciale.

  • art. 355 c.p.c.

    la sospensione del processo d’appello è ammessa solo se la querela di falso è proposta incidentamente nel giudizio di appello; la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 395, n. 2, c.p.c.

    in base a prove (...) dichiarate false dopo la sentenza

    indicato come rimedio esperibile, in ipotesi, se il giudizio di appello si sia già concluso e successivamente la falsità del documento sia accertata.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi nel separato giudizio di falso può essere fatto valere nel giudizio d’appello se il giudizio di falso si conclude per primo.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • La sospensione del giudizio d’appello per pendenza di querela di falso è ammessa solo quando la querela sia proposta incidentemente nel medesimo giudizio di appello; la proposizione autonoma della querela non consente di paralizzare il processo di impugnazione.
  • La disciplina speciale sulla sospensione per querela di falso prevale sulla regola generale dell’art. 295 c.p.c.: non è possibile utilizzare la pregiudizialità in senso lato per aggirare il limite testuale posto dalla norma speciale.
  • Chi sceglie di proporre la querela di falso in via autonoma, mentre pende il giudizio di appello, conserva la facoltà di far valere l’esito del giudizio di falso secondo le regole ordinarie, ma rinuncia al beneficio della sospensione del processo di merito.
  • Se il giudizio di appello si definisce prima dell’accertamento della falsità, il successivo esito del giudizio di falso può essere fatto valere mediante revocazione per sentenza resa sulla base di prove dichiarate false dopo la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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