Cassazione Civile, Sentenza n. 13500/2020 del 02/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso il 30 gennaio 2020. La Corte, preso atto della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio; non ha deciso nel merito i tre motivi di ricorso né la questione dell'assoggettabilità a IVA della TIA1. Non ha pronunciato sulle spese, poiché il contribuente intimato non aveva svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto dal Giudice di pace di Mestre, con ingiunzione del 19 maggio 2011, la condanna della società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al pagamento di 173,14 euro, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione dell'IVA applicata alla Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1). Il Giudice di pace aveva ritenuto la tariffa di natura tributaria e, pertanto, non assoggettabile a IVA. L'opposizione della società era stata respinta; il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2399/2015 depositata il 30 luglio 2015, aveva confermato la decisione, salvo che per il regime delle spese. La società aveva proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; il contribuente non aveva svolto difese. Il testo non espone il contenuto dei tre motivi, poiché la società ha successivamente rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997
Il Giudice di Pace di Mestre, su ricorso di S.R., in data 19/5/2011, ingiunse alla Veneziana Energie Risorse Idriche Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., di seguito Veritas, il pagamento della somma di 173,14, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – cd. Tia1 – riscossa dalla Veritas, nella qualità di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l’Iva.
La sentenza riferisce la qualificazione della TIA1 come tributo e la conseguente inapplicabilità dell'IVA quale ragione della pronuncia di merito di primo grado, ma non affronta né decide tale questione in sede di legittimità, essendosi il giudizio estinto per rinuncia.
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