Sentenza del 27/06/2018 n. 6279 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il concessionario ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi ritenendo l'immobile inutilizzabile e quindi non tassabile. Ha dedotto, tra l'altro, che l'esenzione o esclusione prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 507/1993 richiede una preventiva denuncia delle circostanze oggettive di inutilizzabilità; che la contribuente aveva dichiarato una superficie di 180 mq anziché i 248 mq risultanti dai dati catastali e dalla misurazione; che non vi era prescrizione; che l'avviso era adeguatamente motivato; e che il concessionario aveva il potere di accertare e liquidare il tributo. La contribuente ha contestato anche la legittimità dell'affidamento del servizio, la sottoscrizione dell'atto e la legittimazione del concessionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo irrilevanti, nel processo tributario, le contestazioni relative alla legittimità dell'affidamento del servizio, poiché esterne al rapporto tributario; in ogni caso, ha richiamato il principio del funzionario di fatto. Ha ritenuto valido l'avviso, poiché indicava ubicazione, superficie, destinazione d'uso, sanzioni e norme applicate, consentendo un'adeguata difesa. Ha inoltre riconosciuto al concessionario, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il potere di accertamento e la legittimazione processuale. Quanto all'inutilizzabilità dell'immobile, ha affermato che tale circostanza deve essere preventivamente indicata nella denuncia originaria o di variazione; non essendo stata denunciata, la contribuente non poteva provarla per la prima volta in giudizio. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e gli avvisi di accertamento sono stati confermati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'esclusione dalla TARSU per locali o aree inutilizzabili non opera per la sola situazione di fatto, ma richiede che l'inutilizzabilità sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione.
Il contribuente che intende far valere l'inutilizzabilità dell'immobile deve comunicarla preventivamente all'ente impositore mediante apposita denuncia. In mancanza, non può normalmente introdurre per la prima volta tale circostanza nel processo.
Art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La norma consente a Comuni e Province di affidare a soggetti terzi il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Quando il Comune affida regolarmente il servizio mediante convenzione, il concessionario può esercitare il potere di accertamento e dispone della legittimazione processuale nelle controversie relative al tributo.
Art. 2697 del codice civile
L'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Nel contenzioso tributario l'ente deve dimostrare i presupposti dell'imposizione, mentre chi invoca un'esenzione, una riduzione o l'inutilizzabilità dell'immobile deve dimostrarne i relativi presupposti.
Principio del funzionario di fatto
Le attività compiute dal funzionario di fatto sono tendenzialmente conservate anche in caso di successivo annullamento dell'atto di investitura.
L'eventuale illegittimità dell'affidamento del servizio non determina automaticamente l'invalidità degli accertamenti compiuti, soprattutto quando l'attività è stata esercitata in concreto nell'interesse della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Le contestazioni sulla gara o sull'affidamento del servizio non incidono automaticamente sulla validità dell'avviso tributario: occorre dimostrare una concreta ricaduta sul rapporto d'imposta.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica i dati essenziali dell'immobile, la superficie, la destinazione, il tributo richiesto, le sanzioni e le norme applicate, permettendo al contribuente di difendersi.
- Il concessionario incaricato dal Comune può, se l'affidamento è fondato sull'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, accertare e liquidare il tributo e stare in giudizio senza necessità della sottoscrizione del funzionario comunale.
- Le esenzioni o esclusioni dalla TARSU basate sull'inutilizzabilità dei locali devono essere denunciate tempestivamente all'ente impositore; la prova tardiva in giudizio può essere preclusa.
- Il contribuente che dichiara una superficie inferiore a quella risultante dai dati catastali o da una misurazione deve fornire una prova oggettiva e coerente della diversa superficie imponibile.
- Nel processo tributario le irregolarità formali rilevano solo se incidono concretamente sulla debenza del tributo o sul diritto di difesa; non è sufficiente dedurle in astratto.
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