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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14315/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale su entrambi i punti, sicché le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come reato oggetto della sentenza impugnata, ossia resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 393-bis c.p.

    Richiamato come esimente invocata dal ricorrente; la Corte rileva che il giudice di merito ha già escluso la sua applicabilità con motivazione logica e coerente.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene non censurabile in cassazione la motivazione resa dal giudice di merito sul punto.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma incriminatrice del fatto contestato nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la decisione di appello abbia già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sui punti devoluti.
  • La mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha esaminato e motivato in modo adeguato sulle ragioni dell'esclusione.
  • Analogamente, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconsiderata in cassazione in assenza di reali vizi di legittimità, quando la motivazione di merito sia congrua.
  • Il ricorso è inammissibile quando le censure si limitano a contestare apprezzamenti di fatto o di merito già compiutamente svolti dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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