Cassazione Penale, Ordinanza n. 14315/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale su entrambi i punti, sicché le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Indicato come reato oggetto della sentenza impugnata, ossia resistenza a pubblico ufficiale.
art. 393-bis c.p.
Richiamato come esimente invocata dal ricorrente; la Corte rileva che il giudice di merito ha già escluso la sua applicabilità con motivazione logica e coerente.
art. 131-bis c.p.
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene non censurabile in cassazione la motivazione resa dal giudice di merito sul punto.
art. 337 cod. pen.
Norma incriminatrice del fatto contestato nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la decisione di appello abbia già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sui punti devoluti.
- La mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha esaminato e motivato in modo adeguato sulle ragioni dell'esclusione.
- Analogamente, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconsiderata in cassazione in assenza di reali vizi di legittimità, quando la motivazione di merito sia congrua.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure si limitano a contestare apprezzamenti di fatto o di merito già compiutamente svolti dal giudice territoriale.
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