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Ordinanza

Ordinanza n. 6831/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso in Italia per "lavoro subordinato" e conseguente revoca del nulla osta emesso dal Consolato Generale d'Italia - Casablanca, in data 22 agosto 2025 (riferimento 311085017 - prot. 3716).

Giustizia amministrativa202512617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato e connessa revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Vercelli

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, adottato il 22 agosto 2025 dal Consolato italiano a Casablanca, della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, nonché l'asserita revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Vercelli, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio il difetto di competenza territoriale, osservando che il provvedimento di revoca del nulla osta, emesso in Piemonte, è l'atto a monte e autonomamente lesivo, mentre il diniego del visto presenta carattere accessorio nell'ambito di una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo richiesto. Il giudizio coinvolgeva inoltre il MAECI, mentre il TAR Piemonte avrebbe dovuto valutare le questioni relative alla mancata notifica del ricorso al Ministero dell'Interno e alla richiesta di rimessione in termini.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Piemonte. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., ritenendo che tale disposizione riguardi l'impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo, mentre nel caso concreto la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva e l'interesse a ricorrere sorgeva già con la sua adozione. Tuttavia, in applicazione dei principi di connessione, simultaneus processus e concentrazione processuale, la competenza del TAR Piemonte sulla causa principale relativa alla revoca del nulla osta attrae anche quella sul diniego di visto, quale atto accessorio adottato da altra amministrazione nell'ambito della medesima procedura. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Piemonte ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le questioni sulla mancata notifica al Ministero dell'Interno e sulla rimessione in termini sono state rimesse alla valutazione del giudice competente. Non essendovi stata decisione sulla domanda cautelare, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile, salvo le regole applicabili alla connessione e alla concentrazione delle cause connesse.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La disposizione opera per l'impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo; non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione delle controversie connesse davanti a un unico giudice.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo costituisce fondamento della concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.

  • art. 32 c.p.a.

    La possibilità di cumulare domande davanti allo stesso giudice conferma il principio della trattazione unitaria delle controversie connesse.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente il ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali per disciplinare la connessione non regolata dal c.p.a.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…

    La domanda accessoria può essere trattata dal giudice territorialmente competente per la domanda principale, anche quando le domande riguardano atti di autorità diverse.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    A seguito della declinatoria di competenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei termini e nelle forme previste.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplina l'attrazione della competenza territoriale per gli atti presupposti soltanto quando l'atto presupposto non sia immediatamente lesivo e non sia autonomamente impugnabile; non si applica quando l'atto a monte produce già una lesione autonoma e attuale.
  • Quando più provvedimenti adottati da amministrazioni diverse si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria, la competenza territoriale relativa all'atto principale e autonomamente lesivo può attrarre quella relativa all'atto accessorio, in funzione della trattazione congiunta delle controversie connesse.
  • Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse trova fondamento nei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nonché nella possibilità di cumulo delle domande prevista dal codice del processo amministrativo.
  • In assenza di una disciplina specifica del mutamento della competenza territoriale per connessione, il giudice amministrativo può applicare, tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a., l'art. 31 c.p.c., quale espressione di un principio generale compatibile con il processo amministrativo.
  • La domanda relativa a un atto accessorio può essere trattata dal giudice territorialmente competente per la domanda principale, anche se l'atto accessorio è stato adottato da un'amministrazione diversa, quando la trattazione unitaria assicura coerenza ed effettività della tutela.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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