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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01247/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, confermando la valutazione della Corte d'appello sulla riqualificazione del capo 2 e sulla sussunzione dei fatti nell'art. 612, comma 2, c.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur assolvendo per il capo 1 e riqualificando il capo 2 con conseguente riduzione/modifica della pena, aveva confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612, comma 2, c.p. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del capo 2 dell'imputazione, sostenendo che la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe stata erronea o illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità è solo quello che emerge dal contrasto tra l'argomentazione della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni del provvedimento; nel caso concreto, la motivazione d'appello, anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e dell'uso di un'asta porta flebo, avrebbe correttamente sussunto i fatti nella fattispecie incriminatrice contestata.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    La condotta è stata ritenuta correttamente sussumibile nella fattispecie di minaccia aggravata/subordinata al secondo comma, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e dell'impiego dell'asta porta flebo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è soltanto quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Richiamato quale parametro della censura di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata presentasse un vizio rientrante in tale nozione.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è sindacabile solo quando la motivazione presenti un effettivo contrasto logico con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni contenute nella sentenza, non essendo sufficiente una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La riqualificazione giuridica del fatto è correttamente censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o incongrua; se la sussunzione è sorretta da elementi fattuali coerenti, il motivo è infondato.
  • L'utilizzo di dichiarazioni della persona offesa può legittimare la qualificazione del fatto nella fattispecie contestata quando tali dichiarazioni, lette unitamente alle modalità concrete della condotta, risultino coerenti e non contraddittorie.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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