Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 216/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione prima, n. 216/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva negato la sospensione degli impugnati provvedimenti dell’Amministrazione regionale. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di censura dedotti in primo grado o in appello; risulta soltanto che l’appellante chiedeva una diversa tutela cautelare rispetto a quella accordata dal giudice di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare delineato dal TAR. La decisione è fondata, da un lato, sulla circostanza che era già fissata l’udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, sulla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal CGARS.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della domanda cautelare quando non emergano ragioni apprezzabili per discostarsi dalla valutazione del giudice di primo grado.
  • La prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’opportunità di concedere misure cautelari in appello, soprattutto quando il differimento degli effetti dell’atto risulti limitato nel tempo.
  • Nella valutazione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.