Sentenza n. 425/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - dell’Ordinanza n.-OMISSIS- emanato dal Comune di Campo Calabro, notificato a -OMISSIS- il 04.08.2022 e a-OMISSIS-il 18.07.2022, con la quale si “INGIUNGE….di provvedere , a propria cura e spese, alla demolizione dei lavori indicati in premessa eseguiti in assenza del permesso di costruire e in difformità dei titoli edilizi richiamati, il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorno 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere ritenute eseguite senza permesso di costruire o in difformità dai titoli edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l'eccesso di potere per errata motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà dell'attività amministrativa e sviamento per utilizzo improprio del potere. In particolare, hanno contestato: il presunto mutamento di destinazione d'uso del piano terra da garage a residenziale, sostenendo che la destinazione abitativa risultasse già dai titoli edilizi, dalla variante progettuale approvata nel 1982, dalle autorizzazioni del Genio Civile, dall'accatastamento e dal condono edilizio del 2010; il frazionamento dell'unità immobiliare, ritenuto sanabile e privo di alterazione volumetrica; la chiusura della veranda con infissi leggeri, asseritamente coperta da titolo abilitativo in sanatoria; le opere di completamento al quarto piano, eseguite sulla base di SCIA esaminata e non contestata dal Comune; la struttura lignea qualificata come tettoia, che i ricorrenti hanno descritto come pensilina di ridotte dimensioni, priva di autonoma utilizzabilità, senza incremento volumetrico o aggravio del carico urbanistico e non riconducibile a un organismo edilizio soggetto a specifico titolo; infine, il mancato aggiornamento catastale, ritenuto inidoneo a giustificare di per sé un ordine demolitorio. È stata prodotta una dettagliata perizia tecnica. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione, facendo salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti comunali. I motivi sono stati esaminati congiuntamente. Quanto alle contestazioni relative al piano terra, il Collegio ha rilevato che la destinazione residenziale risultava smentire la ricostruzione comunale e che la chiusura della veranda risultava riconducibile a un titolo in sanatoria; il frazionamento, pur esistente, era stato dedotto come sanabile e non comportante alterazione volumetrica. L'ordine demolitorio non aveva tuttavia esaminato né menzionato adeguatamente i titoli edilizi prodotti, né spiegato perché essi non fossero idonei a legittimare le opere, con conseguente difetto di motivazione e necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Per le opere al quarto piano, il Comune aveva esaminato e non contestato la SCIA, revocando anche la precedente sospensione, e non poteva quindi limitarsi a porre in dubbio la sufficienza del titolo senza indicare puntualmente quali opere fossero state realizzate in difformità. Anche sotto tale profilo sono stati ravvisati carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Analoghi vizi sono stati riscontrati per la struttura lignea, poiché l'ordinanza non chiariva né la difformità rispetto alla SCIA in sanatoria né le ragioni per cui una struttura avente le caratteristiche dedotte richiedesse un diverso titolo edilizio. Il mancato aggiornamento catastale, infine, non evidenziava di per sé un illecito edilizio e non poteva giustificare l'ordine di demolizione in assenza di ulteriore motivazione. I vizi di istruttoria e motivazione sono stati ritenuti assorbenti. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione è illegittimo per difetto di motivazione quando sanziona opere edilizie senza confrontarsi con i titoli abilitativi o in sanatoria prodotti dall'interessato e senza spiegare le ragioni per cui tali titoli non sarebbero idonei a legittimare gli interventi contestati.
- Quando l'amministrazione abbia esaminato e non contestato una SCIA, non può successivamente porne genericamente in dubbio l'idoneità senza una rinnovata istruttoria e senza individuare puntualmente le opere eventualmente realizzate in difformità dalla segnalazione.
- L'ordine demolitorio deve indicare con precisione le opere abusive, la loro eventuale difformità dai titoli edilizi e la ragione per cui tale difformità assume rilevanza sanzionatoria; una motivazione generica non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione.
- Il mancato aggiornamento catastale, considerato isolatamente, non dimostra l'esistenza di un illecito edilizio e non giustifica un ordine di demolizione in assenza dell'accertamento e della motivazione relativi a una concreta violazione urbanistico-edilizia.
- L'annullamento giudiziale di un ordine di demolizione per carenza di istruttoria e motivazione non impedisce all'amministrazione di rinnovare l'esercizio del potere, purché proceda a una nuova istruttoria completa e adotti una motivazione puntuale.
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