Cassazione Penale, Sentenza n. 1265/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) insufficienza e lacunosità della prova a suo carico (le fotografie riproducevano solo la targa e non provavano che lui fosse il conducente), violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio e violazione dell'art. 533 c.p.p.; 2) inversione dell'onere della prova e attribuzione della responsabilità per il solo fatto di essere intestatario del veicolo, senza prova dell'effettiva guida; ha rilevato inoltre la sua attività commerciale di compravendita di autovetture come possibile spiegazione dell'uso del mezzo da parte di terzi; 3) vizi nell'applicazione della recidiva reiterata (contestando la sussistenza dei presupposti, la mancata valutazione della specificità e la mancata conoscenza della sentenza straniera che riguardava il precedente); 4) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., per mancanza di particolare intensità del dolo, modesta entità del profitto e modalità non particolarmente insidiose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e ha confermato le conclusioni di merito. Ha ritenuto legittima la ricostruzione probatoria dei giudici di merito: la massima di esperienza secondo cui il proprietario è solitamente anche utilizzatore è attendibile; il ricorrente non ha fornito indicazioni concrete e oggettive su eventuali terzi utilizzatori (onere di allegazione), per cui la prova offerta dalla pubblica accusa è risultata sufficiente. È stata confermata l'applicazione della recidiva reiterata in presenza di più precedenti definitivi risultanti dal casellario (compreso un precedente per minaccia continuata), con motivazione ritenuta adeguata; la Corte d'appello ha correttamente negato le attenuanti generiche richiamando la reiterazione delle condotte e la capacità a delinquere. Conseguenze economiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile di €500 per spese di rappresentanza e difesa.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa; la Corte conferma che l'elusione del pagamento del pedaggio attraverso artifici/inganni può integrare il delitto di truffa.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il principio che la condanna deve fondarsi sulla prova; la Cassazione ritiene però che la prova acquisita e la massima di esperienza siano sufficienti se il difensore non allega elementi concreti contrari.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del principio.
art. 99 cod. pen.
Norma sui precedenti penali e recidiva; utilizzata per valutare la sussistenza della recidiva reiterata.
art. 101 cod. pen.
Richiama la necessità di verificare la 'indole' e la 'medesima indole' dei reati ai fini della recidiva; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che la recidiva potesse essere applicata.
art. 62-bis cod. pen.
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito che le ha escluse in presenza di reiterazione e precedenti.
art. 62, n. 4) cod. pen.
Citata come circostanza attenuante che la Corte d'appello ha ritenuto equivalente alla recidiva reiterata nel contesto del giudizio di merito.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ad elementi ritenuti prevalenti quali la reiterazione e la capacità a delinquere.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna alle spese per ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- La proprietà di un veicolo costituisce una massima di esperienza attendibile e può, salvo allegazione concreta e provata del contrario, concorrere a collegare il proprietario all'uso del mezzo quando sia contestato un illecito commesso con quel veicolo.
- L'onere formale della prova resta in capo alla pubblica accusa, ma l'imputato ha un onere di allegazione: deve fornire elementi concreti e oggettivi che rendano credibile l'ipotesi che il veicolo fosse usato da terzi (es. nomi, documentazione, registri, targa prova). La 'vicinanza della prova' impone al difensore di allegare fatti che solo lui può agevolmente documentare.
- Fotografie della targa e riscontri anagrafici sulla proprietà possono costituire prova idonea se non efficacemente contrastata da allegazioni probanti dell'imputato.
- Per l'applicazione della recidiva reiterata è necessario che il giudice motivi specificamente il collegamento fra precedenti e nuova condotta; una valutazione discrezionale, adeguatamente motivata, è solitamente confermata in sede di legittimità.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito: il giudice può basarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. reiterazione, precedenti) senza dover esaminare ogni elemento favorevole proposto dall'imputato, purché la motivazione non sia contraddittoria.
- In casi di attività commerciale che comporta l'uso temporaneo dei mezzi da parte di clienti o collaboratori, il difensore deve documentare operativamente tali prassi (registro clienti, contratti di prova, testimonianze) per scalfire la presunzione d'uso del proprietario.
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