Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41900/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali a pena di nullità: il decreto di citazione per il giudizio di appello e gli avvisi di udienza sono stati notificati telematicamente ad un indirizzo PEC riferito a un omonimo avvocato diverso dal difensore di fiducia (avv. Domenico Di Donato). Di conseguenza il difensore nominato non ha ricevuto la notifica, non ha potuto partecipare all'udienza di secondo grado e la difesa è stata sostituita con un difensore d'ufficio, con svolgimento della trattazione orale senza la presenza del difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Dall'esame degli atti è emerso che la notifica è avvenuta ad un indirizzo PEC diverso da quello risultante nel registro (REGINDE) per il difensore di fiducia, e pertanto il difensore non è stato posto nelle condizioni di esercitare la funzione difensiva in appello. Tale anomalia costituisce nullità assoluta. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta ai sensi di questa disposizione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Connessa all'art. 178: conferma che l'inosservanza delle formalità che riguardano la presenza del difensore di fiducia determina nullità assoluta quando previste a pena di nullità

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare la sostituzione del difensore con un difensore d'ufficio a causa della mancata comparizione del difensore di fiducia

  • Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Principio di diritto secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria

Massime di principio

  • La notifica degli atti processuali all'indirizzo PEC esatto del difensore di fiducia è essenziale: l'errore di indirizzo che comporta la mancata ricezione integra nullità assoluta se la presenza del difensore è obbligatoria.
  • La presenza obbligatoria del difensore rende invalide le fasi processuali svolte senza che il difensore nominato sia stato efficacemente avvisato; la sostituzione con difensore d'ufficio non sana automaticamente la violazione.
  • Prima di procedere all'appello o alla partecipazione a udienze decisive, il difensore e la parte devono verificare che il proprio indirizzo PEC sia correttamente registrato (REGINDE) e comunicato in atti per evitare vizi di notifica.
  • In caso di notifica a un omonimo, occorre dimostrare che l'avviso sia comunque pervenuto al difensore di fiducia; l'assenza di tale dimostrazione porta tipicamente all'annullamento.
  • Le nullità processuali che riguardano diritti di difesa fondamentali possono comportare l'annullamento senza rinvio quando è accertata la lesione in maniera chiara e irreversibile; altrimenti gli atti vengono rinnovati dal giudice competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.