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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente eccepiva che, avendo depositato domanda di concordato preventivo con riserva (ricorso ex art. 161 L.F.) l'11 agosto 2016 e avendo tale procedura impedito l'esercizio delle azioni esecutive ai sensi dell'art. 168 L.F., la successiva notifica (aprile 2017) delle cartelle di pagamento era illegittima. Inoltre contestava la debenza degli oneri di riscossione e degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73 e l'illegittimità/quantificazione delle sanzioni (anche per decadenza da piani di rateazione o per mancata comunicazione di irregolarità), chiedendo annullamento delle cartelle. L'Agenzia delle Entrate eccepiva carenza di legittimazione passiva (ruoli notificati dal concessionario), sosteneva invece la legittimità della cartella quale atto ricognitivo/preordinato all'esecuzione e che le imposte erano state dichiarate ma non versate dalla contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Commissione d'appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la notifica della cartella (accogliendo in parte le tesi dell'Agenzia e rilevando il mutamento di orientamento della Cassazione, cfr. Cass. ord. 9440/2019, secondo cui l'apertura di concordato non impedisce l'accertamento del credito mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella). Tuttavia la Commissione ha confermato che non sono dovuti gli oneri di riscossione e gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73 (riscosso per attività che non potevano essere eseguite per le limitazioni concorsuali) e ha disposto che le sanzioni tributarie, se il presupposto si è verificato prima dell'apertura della procedura concorsuale ma la possibilità di accedere a misure agevolative è venuta meno a causa della procedura, debbano essere applicate nella misura ridotta di un terzo (cioè 10% nel caso concreto). Spese compensate in entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 168 Legge Fallimentare (LF)

    nei limiti applicativi, vieta l'esercizio di azioni esecutive nei confronti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale; la questione è centrale per valutare se la notifica della cartella costituisca esercizio di azione esecutiva vietata o semplice atto preordinato alla esecuzione

  • art. 30 DPR 602/1973

    regola gli interessi di mora correlati alla riscossione; la Commissione ha ritenuto non dovuti gli interessi per attività di riscossione che non potevano essere svolte in ragione della procedura concorsuale

  • D.Lgs. 112/1999 art. 33

    prevede la specifica disciplina di iscrizione a ruolo e insinuazione del credito nei procedimenti concorsuali; la Commissione ha ritenuto che tale disciplina riguarda fase diversa dall'emissione/notifica della cartella e non esclude di per sé l'emissione della cartella per quantificare il credito

  • art. 2 D.Lgs. 462/1997

    disciplina le misure agevolative per il pagamento delle sanzioni (riduzione ad un terzo); la Commissione ha ritenuto applicabile la riduzione quando l'apertura della procedura concorsuale ha reso impossibile perfezionare la procedura agevolativa

  • art. 25 DPR 602/1973

    richiamato in relazione ai termini di decadenza; utilizzato dalle parti nelle argomentazioni processuali

  • art. 17 D.Lgs. 112/1999

    richiamato in relazione alla ripartizione di competenze tra Amministrazione e concessionario; utilizzato per discutere la debenza degli oneri di riscossione

  • art. 491 c.p.c. (pignoramento)

    richiamato per distinguere l'emissione della cartella (atto prodromico/ricognitivo) dall'effettivo atto esecutivo (pignoramento) che inaugura l'espropriazione forzata

  • Cass. ord. 9440/2019 (giurisprudenza)

    orientamento della Suprema Corte secondo cui l'apertura di concordato non impedisce di per sé l'accertamento del credito mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né l'irrogazione di sanzioni maturate prima dell'apertura della procedura

  • Cass. sent. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. sent. 2 ottobre 2008 n. 24427 (giurisprudenza)

    giurisprudenza richiamata in tema di qualificazione della cartella come atto prodromico all'espropriazione forzata e come possibile esercizio di azione esecutiva ai fini dell'art.168 LF; la Corte di merito ha comunque considerato il recente mutamento di orientamento

  • Cass. sent. 27067/2017 (giurisprudenza)

    richiamata in tema di effetti sanzionatori derivanti dal mancato pagamento in pendenza di procedura concorsuale; la Commissione utilizza principi di questa giurisprudenza per argomentare la non applicabilità di aggravamenti sanzionatori

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento durante una procedura concorsuale può non essere automaticamente nulla: la giurisprudenza più recente ammette l'emissione della cartella come mezzo di quantificazione del credito, pur distinguendo tra atto prodromico/ricognitivo e atto esecutivo vero e proprio (pignoramento).
  • L'art. 168 L.F. impedisce l'esercizio di azioni espropriative nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale; va quindi contestata l'effettiva esecuzione di atti esecutivi (pignoramento, ecc.) più che la mera notifica del ruolo/cartella, salvo che la cartella sia strumentale a esecuzioni già vietate.
  • Oneri di riscossione e interessi di mora riferibili a attività che non possono essere svolte per effetto della procedura concorsuale (perché l'azione di riscossione è preclusa) risultano spesso non dovuti.
  • Le sanzioni tributarie relative a comportamenti antecedenti all'apertura della procedura concorsuale sono generalmente applicabili, ma se l'apertura della procedura ha reso impossibile l'accesso a modalità agevolate di pagamento, può trovare applicazione la riduzione ad un terzo (10%) secondo orientamenti di merito; va sempre valutata l'eventuale colpevolezza del contribuente.
  • Per la tutela dei crediti erariali nei confronti di soggetti in procedura concorsuale è rilevante la disciplina specifica (es. art. 33 D.Lgs. 112/1999) che regola l'iscrizione a ruolo e l'insinuazione nello stato passivo; le azioni dell'Amministrazione vanno valutate alla luce di tale disciplina e dei divieti concorsuali.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale o mutamento di orientamento della Cassazione, è possibile ottenere compensazione integrale delle spese di giudizio; le decisioni vanno motivate tenendo conto della recente giurisprudenza di legittimità.
  • In casi analoghi: conservare e depositare tempestivamente documentazione della domanda concorsuale presso l'Amministrazione, eccepire con precisione quali atti costituiscono vera esecuzione vietata e contestare la debenza di oneri/interessi riferiti a fasi non eseguibili.

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