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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33838/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di remissione in termini e la sospensione dell'esecuzione per ottenere, ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p., la sostituzione della pena detentiva (1 anno e 2 mesi) con le sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. Il ricorrente deduceva che la Corte d'appello, nel decidere in forma cartolare, non aveva dato l'avviso previsto dall'art. 545 bis c.p.p. sulla possibilità di richiedere le sanzioni sostitutive e che ciò gli aveva precluso la possibilità di ottenere il beneficio; inoltre sosteneva che non fosse richiesto che l'imputato avanzasse preventiva istanza di trattazione orale o una memoria per fruire dell'avviso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, alla data dei fatti, la disciplina transitoria e la normativa sul procedimento di appello in trattazione scritta (art. 23-bis d.l. n.137/2020 e successive modifiche) richiedevano che l'imputato attivasse le proprie facoltà difensive (richiesta di discussione orale nei termini perentori o trasmissione di memorie/consenso) per rendere operativa la richiesta di sanzioni sostitutive in appello. Inoltre la Corte ha ritenuto che, anche ove il giudice potesse valutare d'ufficio le sanzioni, non sussisteva un obbligo generale di avvisare l'imputato prima della decisione e che eventuali censure sulla motivazione dovevano essere proposte tempestivamente contro la sentenza d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545 bis cod. proc. pen.

    testo vigente al 28/04/2023 e modifiche successive

    Disciplina il procedimento per la sostituzione della pena con sanzioni alternative; imponeva al giudice, dopo la lettura del dispositivo, di verificare i presupposti e sentire le parti acquisendo il consenso dell'imputato se necessario. Tuttavia l'obbligo di un avviso all'imputato era limitato al momento successivo al dispositivo e rimaneva soggetto alla scansione procedurale vigente (anche nei casi di appello cartolare). La novella "correttiva" ha successivamente depennato il riferimento testuale all'avviso

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede le sanzioni sostitutive applicabili in alternativa alle pene detentive brevi; oggetto della richiesta di sostituzione avanzata dall'imputato

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 95

    Disciplina la vigenza temporale e la applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti se più favorevoli, delimitando i casi in cui le nuove norme si applicano in appello o in primo grado

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (conv. in legge n. 176/2020)

    Regolava la trattazione degli appelli in camera di consiglio (procedimento cartolare) con possibilità di discussione orale solo su richiesta tempestiva; stabiliva termini perentori per la richiesta di partecipazione e prevedeva che il mancato rispetto di tali termini consolidasse la trattazione scritta, rendendo irrilevanti le vicende personali dell'imputato

  • art. 598-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 31/2024)

    Intervento "correttivo" che coordina la disciplina dell'appello cartolare con le sanzioni sostitutive: consente all'imputato di esprimere il consenso entro termini previsti e disciplina modalità specifiche (memorie, termini perentori, udienze senza partecipazione delle parti) per l'acquisizione del consenso nel procedimento scritturale

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione in termini, richiamata come strumento invocato per rimediare alla presunta perdita di termini difensivi; la Corte ha ritenuto che mancassero gli elementi per giustificare la remissione in termini

Massime di principio

  • Quando l'appello è trattato per iscritto (camera di consiglio) l'imputato deve attivare tempestivamente le proprie facoltà difensive (richiesta di discussione orale entro i termini perentori o deposito di memorie) se intende tutelare la possibilità di ottenere sanzioni sostitutive; la mancata iniziativa può rendere improduttiva una lamentela successiva.
  • L'obbligo del giudice di avvisare l'imputato circa la possibilità di sanzioni sostitutive è circoscritto: originariamente l'avviso scattava dopo la lettura del dispositivo e in presenza di condizioni valutabili per la sostituzione; non esisteva un obbligo generalizzato di interpellare l'imputato prima della decisione in tutti i casi.
  • In presenza di norme transitorie (applicabilità delle nuove sanzioni ai procedimenti pendenti) è essenziale verificare la decorrenza temporale e i limiti: anche se la riforma può consentire valutazioni d'ufficio, la richiesta dell'imputato o il deposito di memorie nei termini resta spesso decisivo per attivare il beneficio.
  • Le censure relative all'omessa motivazione circa l'applicabilità delle sanzioni sostitutive vanno proposte tempestivamente contro la sentenza di merito; non è normalmente possibile riproporle in sede di incidente di esecuzione salvo casi eccezionali previsti dalla disciplina transitoria.
  • Le modifiche correttive successive alla pronuncia (es. d.lgs. n. 31/2024, "correttivo Cartabia") possono aver introdotto procedure più chiare per esprimere il consenso alle sanzioni sostitutive in appello cartolare; in situazioni analoghe controllare la normativa vigente al momento del fatto e le disposizioni transitorie applicabili.

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