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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) del giudizio insufficiente, pari a -OMISSIS-, assegnato al ricorrente in relazione alla prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione d'avvocato che ha decretato la non ammissione alla successiva prova orale, reso noto dalla Corte d'Appello di Bari mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella pagina web personale del portale del Ministero di Giustizia in data 31.03.2026; B) del verbale di correzione degli elaborati scritti, -OMISSIS-Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Genova, nella parte in cui ha assegnato alla prova di parte ricorrente (elaborato n. -OMISSIS- - in materia di diritto penale) il punteggio insufficiente di -OMISSIS-, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti n. -OMISSIS-/2026, mediante portale telematico, del 31.03.2026 e del giudizio pari a -OMISSIS- apposto in calce alla prova scritta in materia di diritto penale di parte ricorrente, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti del 31.03.2026; C) della comunicazione a mezzo mail del 26.11.2025, con la quale la Corte d'Appello di Bari ha comunicato l'accoglimento, da parte della -OMISSIS-Sottocommissione della richiesta di misure compensative formulata dal ricorrente, ossia di 2 ore di tempo aggiuntivo; D) per quanto occorrer possa, nei limiti di cui infra, del Verbale n. 2 del 05.12.2025 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Commissione presso il Ministero della Giustizia, mediante la quale sono stati richiamati i «criteri di correzione così come definiti dall'ordinamento»; E) per quanto occorrer possa, nei limiti in cui infra, del decreto ministeriale 30 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2025, con il quale è stato emanato il bando di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2025, nella parte in cui, all'art. 11, comma 6, del medesimo, rubricato «Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento - DSA», prevede che «6. L'adozione delle misure di cui al terzo, al quarto comma e quinto comma è stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo email entro i successivi tre giorni»; F) dei verbali e degli atti delle Sottocommissioni per gli Esami di Avvocato per la sessione 2025, istituite presso la Corte di Appello di Genova e Bari, che hanno conseguentemente non ammesso il ricorrente alla prova orale, ancorché non conosciute nel loro contenuto; G) per quanto occorrer possa, del Verbale della -OMISSIS-Sottocommissione di Bari relativa allo svolgimento della prova scritta dell'esame di abilitazione della professione di avvocato; H) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale s'è inibita al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2025, per la professione di Avvocato; - nonché per il risarcimento da liquidarsi anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non, nonché del danno da perdita di chance, patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio numerico insufficiente riportato nella prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense e conseguente non ammissione alla prova orale, unitamente agli atti relativi alle misure compensative concesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio insufficiente assegnato alla prova scritta di diritto penale dell’esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2025, il verbale di correzione e gli atti conseguenti alla non ammissione alla prova orale. Ha inoltre contestato la comunicazione con cui gli era stata accordata una misura compensativa consistente in due ore di tempo aggiuntivo, il verbale recante i criteri di correzione e, per quanto occorresse, la disposizione del bando secondo cui le misure per candidati con disabilità o DSA sono stabilite dalla commissione sulla base della documentazione presentata e comunicate al candidato entro termini prefissati. È stato domandato anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno da perdita di chance. Il ricorso cautelare prospettava, in sostanza, l’illegittimità della valutazione e l’insufficienza delle misure compensative adottate.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione. Ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le censure perché il principio di anonimato governa la fase valutativa delle procedure concorsuali, impedendo la differenziazione soggettiva tra i candidati e l’adozione di criteri valutativi compensativi nella fase di correzione. Ha inoltre ritenuto sufficiente il punteggio numerico quale motivazione del giudizio tecnico della commissione, caratterizzato da ampia discrezionalità, rilevando che la valutazione non appariva prima facie manifestamente irragionevole o implausibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e consente al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 11, comma 6, d.m. 30 giugno 2025

    «L'adozione delle misure di cui al terzo, al quarto comma e quinto comma è stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo email entro i successivi tre giorni»

    Prevede che la commissione stabilisca le misure per candidati con disabilità o DSA sulla base della documentazione prodotta e ne dia comunicazione entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Nella fase di correzione delle prove di una procedura concorsuale, il principio di anonimato impedisce di differenziare soggettivamente i candidati e non consente l’introduzione di criteri valutativi compensativi riferiti alla condizione individuale del candidato.
  • Nelle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni esaminatrici, il punteggio numerico può essere sufficiente a motivare il giudizio, quando la valutazione non risulti prima facie manifestamente irragionevole, implausibile o viziata da evidenti errori.
  • Le misure compensative riconosciute a candidati con disabilità o DSA non possono tradursi, nella fase di correzione anonima degli elaborati, in criteri valutativi individualizzati che alterino la parità di trattamento tra i candidati.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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