Sentenza del 16/03/2016 n. 2511 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori redditi IRPEF, addizionali e sanzioni. Per il 2007 l’accertamento si fondava sulla disponibilità di cinque autovetture, su un incremento patrimoniale derivante da una partecipazione sociale, su un anticipo in contanti per l’acquisto di un’autovettura e su una caparra relativa a un preliminare immobiliare. Per il 2008 riguardava la disponibilità di due autovetture e spese sostenute nell’anno e nel quinquennio. Il contribuente lamentava carenza di motivazione, insussistenza dei presupposti e valutazione erronea degli elementi presuntivi, sostenendo che le spese fossero riferibili alla disponibilità familiare, a redditi di altri familiari o a vicende societarie e contrattuali non perfezionate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti per connessione e ha rigettato entrambi gli appelli, confermando le decisioni di primo grado. È stata ritenuta sufficiente la motivazione degli avvisi. L’Ufficio aveva dimostrato l’esistenza di elementi certi indicativi della capacità contributiva, mentre il contribuente non aveva fornito idonea documentazione per dimostrare che il maggior reddito fosse stato finanziato da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, né aveva provato in modo concreto l’entità e la durata della disponibilità di tali redditi o il loro effettivo impiego per sostenere le spese contestate. È rimasta ferma la riduzione del 40% dell’imponibile disposta dalla CTP per il 2008, alla quale l’Ufficio aveva prestato acquiescenza. Il contribuente è stato condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in 1.000 euro a favore dell’Agenzia delle Entrate e 500 euro a favore di Equitalia, oltre al doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973
A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
L’accertamento sintetico può fondarsi su elementi di spesa e indicatori di capacità contributiva. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente non solo l’esistenza di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità, la durata del possesso e la concreta riferibilità alle spese contestate.
Art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
Poiché gli accertamenti riguardavano gli anni 2007 e 2008, la Commissione ha applicato la disciplina dell’accertamento sintetico previgente alle modifiche introdotte dal 2010.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25104 del 26 novembre 2014
La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi [...] chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
La semplice allegazione di redditi familiari, risparmi o somme transitate nella disponibilità del contribuente non è sufficiente. Occorre una documentazione oggettiva, come estratti conto e movimentazioni bancarie, idonea a dimostrare la permanenza delle somme e il loro utilizzo per le spese considerate.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico, una volta che l’Amministrazione dimostra indicatori oggettivi di capacità di spesa, spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e documentata.
- Non basta sostenere che le spese siano state sostenute dalla famiglia o finanziate da altri redditi: occorre dimostrare chi disponeva delle somme, per quale importo, per quale periodo e il collegamento concreto con ciascuna spesa.
- La prova di redditi esenti o soggetti a ritenuta deve riguardare anche la loro durata e non il semplice passaggio temporaneo sul conto corrente.
- Le contestazioni devono essere formulate distintamente per ogni elemento presuntivo dell’accertamento, dimostrando documentalmente l’inesistenza, la titolarità diversa o l’effettiva disponibilità parziale del bene o della spesa.
- Un avviso di accertamento è normalmente considerato sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere gli elementi posti a base della pretesa e di difendersi nel merito.
- Una riduzione dell’imponibile disposta in primo grado senza una motivazione pienamente verificabile può rimanere ferma se l’Amministrazione non la impugna, prestando acquiescenza.
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