Sentenza n. 5451/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia n. 102/2024, che aveva respinto il ricorso contro la determina regionale di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della RSSA, con riduzione dei posti autorizzati da 55 a 44 ed esclusione di una stanza sottoposta a sequestro
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado e la determina regionale n. 250/2023, sostenendo che la deroga prevista dall'art. 12.3 del regolamento regionale n. 4/2019, in favore delle RSSA già disciplinate dall'art. 66 del regolamento regionale n. 4/2007, consentisse di mantenere i requisiti strutturali della normativa previgente, compresa la possibilità di utilizzare camere triple proprie delle strutture di fascia media. Secondo l'appellante, il riferimento alla normativa previgente avrebbe dovuto riguardare il testo originario del regolamento del 2007, e non quello modificato dai regolamenti regionali n. 7/2010 e n. 11/2015. È stata inoltre contestata l'esclusione della stanza n. 18 dall'autorizzazione, poiché il relativo sequestro era stato successivamente rimosso. La Regione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione del ne bis in idem e ne ha comunque chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha prescinduto dall'eccezione di inammissibilità, ritenendo l'appello infondato. Ha confermato l'interpretazione secondo cui la normativa previgente richiamata dall'art. 12.3 del regolamento regionale n. 4/2019 è quella vigente al momento dell'entrata in vigore della disposizione transitoria, ossia il regolamento regionale n. 4/2007 come modificato nel 2010 e nel 2015. Il regolamento n. 7/2010 aveva eliminato la previsione delle RSSA di fascia media e delle camere triple; il regolamento n. 11/2015 aveva definitivamente unificato gli standard verso la RSSA per anziani di fascia alta, con camere a due letti, imponendo alle strutture in esercizio l'adeguamento. La deroga del 2019 consentiva quindi soltanto il mantenimento di requisiti strutturali legittimamente posseduti secondo la più recente normativa previgente e non poteva far rivivere standard già abrogati né sanare situazioni di pregressa illegittimità. Ne derivava la legittimità della riduzione dei posti da 55 a 44. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima l'esclusione della stanza n. 18, poiché essa risultava ancora sequestrata al momento dell'ispezione e dell'adozione della determina; il dissequestro era intervenuto solo il 16 agosto 2023, dopo l'atto impugnato. La Regione poteva quindi rinviare la valutazione a un successivo procedimento, previa nuova verifica. La comunicazione del dissequestro al Comune o alla ASL non poteva sostituire la formale conclusione del procedimento di verifica e la trasmissione degli esiti all'organo regionale competente. L'appello è stato respinto, con compensazione delle spese per la complessità del quadro normativo.
Norme richiamate
art. 12.3 R.R. Regione Puglia n. 4/2019
consente alle RSSA ex art. 66 del R.R. n. 4/2007 "di mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa"
La disposizione transitoria richiama la normativa vigente al momento della propria entrata in vigore, costituita dal regolamento n. 4/2007 come modificato nel 2010 e nel 2015; non consente di mantenere camere triple già escluse dall'ordinamento regionale né di far rivivere standard abrogati.
art. 66 R.R. Regione Puglia n. 4/2007
La disposizione disciplinava le RSSA e, nella formulazione originaria, contemplava strutture di fascia media con camere triple; tali previsioni sono state successivamente eliminate.
R.R. Regione Puglia n. 7/2010
Ha soppresso la previsione delle RSSA di fascia media e la base normativa per le camere triple, prevedendo moduli abitativi con camere singole o doppie.
R.R. Regione Puglia n. 11/2015
Ha ulteriormente modificato l'art. 66 del regolamento n. 4/2007, eliminando i residui riferimenti alla fascia media e unificando gli standard verso la RSSA di fascia alta, con obbligo di adeguamento per le strutture in esercizio.
art. 3, comma 3, lett. c), l.r. Regione Puglia n. 9/2017
Costituisce, insieme all'art. 8, comma 3, la base normativa dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria confermata dalla determina regionale.
art. 8, comma 3, l.r. Regione Puglia n. 9/2017
Costituisce la base normativa richiamata per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio.
art. 24 l.r. Regione Puglia n. 9/2017
Costituisce la base normativa dell'accreditamento confermato dalla determina regionale.
Massime di principio
- Il rinvio contenuto in una disposizione transitoria alla "normativa previgente" deve essere riferito alla disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della disposizione transitoria, salvo univoche indicazioni contrarie, e non al testo originario della normativa richiamata, ormai modificato o abrogato.
- Una disposizione transitoria può consentire il mantenimento di uno status quo legittimamente esistente alla data della sua entrata in vigore, ma non può far rivivere requisiti strutturali già abrogati né sanare situazioni di pregressa illegittimità.
- Quando una disciplina regionale innalza progressivamente gli standard qualitativi delle strutture sanitarie e assegna alle strutture esistenti un termine per l'adeguamento, la successiva deroga al mantenimento dei requisiti previgenti non tutela modelli strutturali non più conformi alla normativa vigente e non ancora legittimamente adeguati.
- Le circolari amministrative, in quanto atti interni privi di innovatività dell'ordinamento, non possono derogare a disposizioni regolamentari né attribuire efficacia permanente a requisiti strutturali eliminati dalla normativa; ove contrastanti con la disciplina superiore, possono essere disapplicate anche d'ufficio.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; pertanto, un requisito ostativo rimosso solo successivamente non impone all'amministrazione di riesaminare retroattivamente l'atto, potendo essa rinviare la valutazione a un distinto procedimento previa nuova verifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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