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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43400/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la prassi organizzativa della Casa circondariale di Sassari che prevedeva il conferimento di una delega all'addetto al casellario per la consegna al detenuto di fotografie precedentemente sottoposte a controllo di censura ex art. 18, lamentevole perché, secondo il ricorrente, l'addetto prendeva visione delle fotografie (anche se in busta chiusa) per verificarne il numero massimo consentito, violando il diritto alla segretezza della corrispondenza e l'art. 15 Cost.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso di cassazione come infondato. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sia censurabile perché la delega conferita all'addetto al casellario aveva carattere meramente esecutivo: le fotografie erano già state sottoposte a censura dall'Ufficio censura e l'addetto limitava la sua attività alla consegna materiale e a una verifica meramente formale del rispetto del numero massimo di riproduzioni consentite. Inoltre la Corte ha ricordato che le scelte organizzative rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, che incidono su un interesse legittimo del detenuto e devono essere valutate con riferimento al bilanciamento con l'interesse pubblico alla sicurezza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, Ordinamento penitenziario (legge 26 giugno 1975, n. 354)

    Riferimento alla norma che disciplina il controllo di censura sulla corrispondenza e sui materiali destinati ai detenuti; la Corte considera che il controllo sia stato esercitato dall'Ufficio censura e che la successiva consegna delegata all'addetto al casellario non costituisca ulteriore attività di censura.

  • art. 18-ter, Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina le funzioni di controllo della corrispondenza; la sentenza osserva che l'addetto al casellario non svolge funzioni rilevanti ai sensi di questa norma ma soltanto compiti esecutivi.

  • art. 15 Costituzione

    Tutela della segretezza della corrispondenza invocata dal ricorrente; la Corte ritiene che la prassi impugnata non abbia inciso su tale diritto, posto che non fu compiuta alcuna verifica sostanziale del contenuto delle fotografie.

  • art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti)

    Richiamato per escludere che la prassi organizzativa costituisca trattamento inumano o degradante; la Corte ritiene le limitazioni proporzionate e non tali da integrare violazione dell'art. 3 CEDU.

  • Decisione Corte costituzionale, sent. n. 135 del 2013

    Giurisprudenza richiamata per affermare che le misure organizzative dell'amministrazione penitenziaria sono assoggettate a controllo giurisdizionale dalla magistratura di sorveglianza, ma che tale controllo non equivale a sostituirsi alla discrezionalità amministrativa quando le scelte risultano motivate e non ledono diritti fondamentali.

Massime di principio

  • La delega a personale interno per atti meramente esecutivi (es. consegna materiale già censurato) è ammissibile se non comporta un controllo sostanziale del contenuto della corrispondenza.
  • Se la verifica si limita a controlli formali (es. numero massimo di fotografie) e il materiale è stato già esaminato dall'Ufficio competente, non si configura di regola una violazione della segretezza prevista dall'art. 15 Cost.
  • Le scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria rientrano nella sua discrezionalità; il detenuto ha generalmente un interesse legittimo, non un diritto pieno, quindi le limitazioni organizzative legittimamente motivate possono prevalere per esigenze di sicurezza e gestione.
  • Per far valere una censura giurisdizionale efficace il ricorrente deve indicare profili specifici di illegittimità dell'atto organizzativo (es. controllo del contenuto da parte di personale non autorizzato), non limitarsi a chiedere una rivalutazione generale della discrezionalità amministrativa.
  • Se la delega prevedesse l'apertura o l'esame del contenuto da parte di personale non autorizzato o senza garanzie, ciò potrebbe integrare violazione dell'art. 15 Cost. e dare luogo a tutela favorevole al detenuto.
  • E' opportuno che la prassi organizzativa sia regolata da disposizioni interne chiare (circolari, regolamenti d'istituto) che specifichino ruoli e limiti delle verifiche per prevenire contestazioni giudiziarie.

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