Sentenza n. 448/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, recante il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento ubicati a Savona, nel quadrilatero delimitato da -OMISSIS-; - nonché di ogni atto ad esso presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto triennale di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento situati in una determinata area del Comune di Savona
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 14/2017, deducendo, con il primo motivo, la violazione della disposizione, il difetto di istruttoria, l'erronea valutazione dei presupposti e il difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che non sussistessero circostanze concrete e significative idonee a fondare il giudizio di pericolosità, anche perché la condanna per detenzione di stupefacenti risaliva al 2012 e le dichiarazioni spontanee e i messaggi WhatsApp richiamati nell'ordinanza cautelare non sarebbero stati indicati nel provvedimento impugnato. Con il secondo motivo ha dedotto l'inadeguatezza della motivazione sulla propria pericolosità sociale e sulla proporzionalità della misura. Il Questore aveva fondato il divieto su una denuncia per fatti concernenti sostanze stupefacenti commessi all'interno di un pubblico esercizio, sulle dichiarazioni spontanee dell'interessato circa la cessione di parte della sostanza a persone che lo contattavano, su messaggi relativi a rifornimenti di stupefacenti, su plurime segnalazioni di polizia per danneggiamento, guida in stato di ebbrezza, rissa, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti, sulla frequentazione abituale di persone gravate da precedenti e su una precedente condanna per detenzione di stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 14/2017: una denuncia per un delitto previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, la commissione dei fatti all'interno di un pubblico esercizio e ragioni di sicurezza idonee a giustificare il divieto. Il provvedimento, anche mediante motivazione per relationem alla segnalazione di polizia, aveva richiamato le dichiarazioni spontanee dell'interessato e indicato l'esercizio nel quale si erano verificati i fatti. Il Questore aveva inoltre evidenziato il pericolo per la sicurezza e l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, nonché l'assenza di dimostrati pregiudizi per attività lavorative, esigenze di salute o di studio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità specifica sulla base delle plurime e concordanti segnalazioni, della dedizione continuata alla cessione di stupefacenti e della frequentazione di soggetti pregiudicati. Per l'adozione della misura non è necessaria una condotta violenta; è sufficiente una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica desunta dagli elementi disponibili, anche in termini di prova di verosimiglianza. La circostanza che la precedente condanna risalisse al 2012 non è stata ritenuta decisiva, poiché il provvedimento si fondava su una pluralità di elementi, inclusa la denuncia più recente. Il fatto che la misura avesse esaurito la propria efficacia triennale nelle more non ha impedito la decisione, poiché il ricorrente aveva insistito per l'accoglimento del ricorso. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 14/2017
Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.
La disposizione richiede una denuncia o una condanna per un delitto previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, la commissione dei fatti all'interno o nelle immediate vicinanze di un pubblico esercizio e ragioni di sicurezza che giustifichino il divieto. Il Questore può fondare la misura sugli elementi derivanti dagli atti dell'autorità giudiziaria e sugli accertamenti di polizia.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
È la disposizione incriminatrice richiamata dalla denuncia a carico del destinatario della misura e costituisce il presupposto oggettivo previsto dall'art. 13 del d.l. n. 14/2017.
art. 5 l. n. 287/1991
È richiamato dall'art. 13 del d.l. n. 14/2017 per individuare i pubblici esercizi ai quali può riferirsi il divieto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento del giudizio in relazione alla trattazione della causa.
Massime di principio
- Per l'adozione del divieto di accesso e stazionamento previsto dall'art. 13 del d.l. n. 14/2017 sono sufficienti una denuncia o una condanna, anche non definitiva, per un delitto previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, la commissione del fatto all'interno o nelle immediate vicinanze di un pubblico esercizio e ragioni di sicurezza che rendano necessaria la misura.
- Il Questore può motivare il divieto anche mediante richiamo per relationem a una segnalazione di polizia, purché il provvedimento renda conoscibili gli elementi rilevanti e consenta di individuare il fatto, il luogo e le ragioni di sicurezza poste a fondamento della misura.
- Il giudizio di pericolosità richiesto per il divieto di accesso può essere fondato su una pluralità di segnalazioni di polizia, precedenti, accertamenti sulla frequentazione di soggetti pregiudicati e ulteriori elementi informativi concordanti; non è necessaria la commissione di una condotta violenta.
- Nell'adozione di una misura preventiva ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 14/2017, la prova di verosimiglianza degli elementi indicativi del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica può risultare sufficiente.
- La motivazione della misura deve considerare anche l'incidenza concreta del divieto sulla persona destinataria; il provvedimento è adeguatamente motivato quando esclude, sulla base degli elementi disponibili, pregiudizi dimostrati per attività lavorative, esigenze di salute o di studio.
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