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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5897/2020 del 03/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il datore di lavoro aveva intimato al dipendente, il 13 novembre 2015, il licenziamento disciplinare dopo il suo arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il procedimento penale si era concluso con applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il codice disciplinare aziendale prevedeva la destituzione in caso di condanne per delitti di specifica gravità incompatibili con la prosecuzione del rapporto. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto legittimo; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1301/2018 depositata il 7 aprile 2018, aveva riformato la decisione, annullando il licenziamento e ordinando la reintegrazione e il pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. La Corte territoriale aveva escluso che la sentenza di patteggiamento facesse stato nel giudizio disciplinare, non trattandosi di pubblico impiego o rapporto equiparato, e aveva ritenuto non provata la finalità di spaccio, reputando che gli elementi acquisiti fossero compatibili con il consumo abituale di stupefacenti. La società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 445, comma 1-bis, 653, comma 1-bis, e 654 c.p.p., sostenendo che la sentenza di patteggiamento dovesse vincolare il giudizio disciplinare, anche in ragione della natura speciale del rapporto degli autoferrotranvieri; (2) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970, censurando la valutazione della gravità e deducendo che la detenzione a fini di spaccio aveva irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario; (3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla detenzione a fini di spaccio risultante dal procedimento penale e dedotta negli atti d’appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo nei termini indicati e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo, senza decidere autonomamente se la sentenza di patteggiamento avesse efficacia di giudicato disciplinare o la censura di omesso esame. Ha chiarito che la sentenza ex art. 444 c.p.p., pur non assistita in sede civile dall’efficacia di giudicato prevista per altre pronunce, costituisce un rilevante elemento di prova; se il giudice intende disconoscerne l’efficacia probatoria, deve motivare perché l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità inesistente e il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. Nel caso, i fatti storici accertati con il patteggiamento e la detenzione a fini di spaccio dovevano essere valutati anche in sede disciplinare. La valutazione della Corte d’Appello sulla gravità era quindi viziata perché basata su una premessa giuridica errata. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perché rivaluti la condotta e la sua sussunzione nella giusta causa, considerando la natura e qualità del rapporto, le mansioni, il grado di affidamento richiesto, la portata oggettiva e soggettiva del fatto e la sua potenzialità di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; dettò riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.

    La sentenza di applicazione della pena non produce, di per sé, efficacia di giudicato nel giudizio civile, ma costituisce un elemento di prova di particolare rilievo. Il giudice che intenda disconoscerne l’efficacia deve motivare specificamente le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente e tale ammissione sarebbe stata accolta dal giudice penale.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

    La giusta causa è una clausola generale da concretizzare alla luce dei principi richiamati dalla norma e dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e ai valori dell’ordinamento. La valutazione deve considerare complessivamente le circostanze oggettive e soggettive, l’intensità dell’elemento intenzionale, le mansioni e il grado di fiducia richiesto, nonché la potenzialità della condotta di mettere in dubbio la correttezza futura dell’adempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge.

    È censurabile in cassazione come violazione di legge l’errata individuazione o applicazione delle specificazioni giuridiche delle clausole generali, purché la censura denunci in modo specifico l’incoerenza rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento, e non si risolva in una contrapposizione generica alla valutazione di merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La sentenza va pertanto cassata con rinvio, ex art. 384 c.p.c., comma 2, alla Corte distrettuale indicata in dispositivo che provvederà a scrutinare compiutamente la vicenda considerata, attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati e tenendo presente che nella operazione di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, è differenziata l’intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono; che la valutazione del fatto concreto deve investire la sua portata oggettiva e soggettiva; che deve essere conferito rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.

    In sede di rinvio il giudice deve riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione, valutando il fatto concreto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva e rapportando la fiducia richiesta alla natura del rapporto, alle mansioni e all’affidamento che esse comportano.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non determinando automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio civile, costituisce un elemento di prova di particolare rilievo. Il giudice che intenda disconoscerne l’efficacia deve spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente e il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione.
  • La giusta causa di licenziamento è una clausola generale la cui concreta specificazione richiede di considerare gli standard conformi ai valori dell’ordinamento, le circostanze del fatto e il contesto complessivo della condotta. L’individuazione dei parametri integrativi è questione giuridica sindacabile in cassazione, se la censura denuncia specificamente la loro incoerenza e non si limita a contrapporre una diversa valutazione fattuale.
  • La gravità disciplinare della condotta deve essere valutata considerando congiuntamente la portata oggettiva e soggettiva del fatto, le circostanze in cui è avvenuto, l’intensità dell’elemento intenzionale, la natura e la qualità del rapporto, le mansioni e il grado di affidamento richiesto; assume rilievo la potenzialità del fatto di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.
  • Nel valutare una condotta extralavorativa ai fini della giusta causa, il giudice deve rapportarla alle specifiche mansioni e al contesto lavorativo: la fiducia richiesta può variare secondo la posizione del lavoratore, l’oggetto delle prestazioni e il grado di affidamento che esse implicano.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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