Sentenza n. 1307/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 15 febbraio 2023 domanda di protezione internazionale. La domanda era stata respinta dalla Commissione territoriale l’8 febbraio 2024, ma gli atti erano stati ritenuti meritevoli di esame ai fini del rilascio di un permesso per protezione speciale, poi rilasciato il 6 maggio 2024. Successivamente aveva chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l’istanza irricevibile ritenendo ostativa la circostanza che il permesso per protezione speciale fosse stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, sostenendo che, ai fini della disciplina transitoria, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e non quella di rilascio del permesso per protezione speciale. Poiché la domanda era stata presentata prima del 6 maggio 2023, la conversione doveva ritenersi ammissibile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura. Ha ritenuto decisiva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, fissata al 15 febbraio 2023, anteriore al 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 50/2023 che ha abrogato la possibilità ordinaria di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Secondo il giudice, la disciplina transitoria salva le istanze relative a domande di protezione internazionale presentate prima dell’entrata in vigore della disposizione abrogatrice, quando a esse sia seguito il rilascio di un permesso per protezione speciale; è quindi irrilevante che tale permesso sia stato rilasciato successivamente. La Questura dovrà riesaminare la domanda di conversione verificando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la sua abrogazione non incide sulle situazioni salvaguardate dalla disciplina transitoria.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Norme richiamate dal ricorrente nel quadro della disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Base normativa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale.
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disposizione ha abrogato la possibilità di conversione prevista dall’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, introducendo una disciplina transitoria per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La salvaguardia transitoria opera quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata prima del 6 maggio 2023 e sia poi seguito il rilascio del permesso per protezione speciale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria conseguente all’abrogazione della conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, non quella di rilascio del permesso per protezione speciale.
- Sono convertibili, secondo la disciplina transitoria, i titoli di protezione speciale collegati a domande di protezione internazionale presentate entro il 5 maggio 2023, anche se il permesso per protezione speciale è stato rilasciato dopo il 6 maggio 2023.
- L’annullamento del diniego o dell’irricevibilità non comporta automaticamente il rilascio del permesso per lavoro subordinato, ma impone all’amministrazione di esaminare la domanda verificando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, secondo l’effetto conformativo della sentenza.
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