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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00254/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, conforme all’art. 390 c.p.c., e dell’adesione del controricorrente. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e non ha statuito sulle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia traeva origine da un preliminare del 2 dicembre 2002 avente ad oggetto la vendita di azioni di una società. La società poi fallita, promissaria acquirente, aveva corrisposto somme a titolo di caparra e le parti avevano poi pattuito proroghe per il versamento del saldo con atti successivi del 18 gennaio 2006 e del 27 marzo 2009, nell’ultima delle quali il termine veniva indicato come essenziale. Dopo il fallimento della società promissaria acquirente, il curatore aveva agito per far dichiarare lo scioglimento del preliminare ex art. 72 l.f. e ottenere la restituzione degli importi versati. I giudici di merito avevano accolto la domanda e la venditrice aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla produzione documentale e sulla prova, per l’asserita inammissibilità del deposito del verbale del collegio sindacale e del libro sociale da cui risultavano i versamenti e le proroghe; (2) violazione delle norme sulla data certa, per avere ritenuto inopponibili alla curatela gli atti successivi al preliminare; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello dato per non contestato l’inadempimento della società; (4) violazione dei criteri interpretativi del contratto, per avere escluso il diritto della venditrice di trattenere le caparre, ritenendo non provati i presupposti del recesso e del relativo diritto. Prima della decisione, la ricorrente ha però rinunciato al ricorso dichiarando di aver transatto la controversia; il fallimento ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 72 l.f.

    richiamato come base della domanda di scioglimento del preliminare proposta dal curatore fallimentare

  • art. 345 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione all’ammissibilità di documenti prodotti in appello

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte dei giudici di merito

  • art. 2478 c.c.

    richiamato nel motivo sulla produzione e sull’utilizzabilità di scritture societarie

  • art. 2476 c.c.

    richiamato nel motivo sulla produzione e sull’utilizzabilità di scritture societarie

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla richiesta di acquisizione documentale

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla disciplina dei libri e delle scritture societarie

  • art. 2404 c.c.

    richiamato nel motivo sulla verbalizzazione e tenuta dei libri sociali

  • art. 2421 c.c.

    richiamato nel motivo sulla tenuta dei libri sociali

  • art. 2422 c.c.

    richiamato nel motivo sulla tenuta dei libri sociali

  • art. 2704 c.c.

    invocato per contestare la negata data certa delle scritture successive al preliminare

  • art. 1457 c.c.

    invocato rispetto alla qualificazione del termine come essenziale nella proroga del contratto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione del fatto come non contestato e la prova dell’inadempimento

  • art. 1362 c.c.

    invocato per denunciare l’erronea interpretazione del contratto e delle proroghe

  • art. 1363 c.c.

    invocato per denunciare l’erronea interpretazione sistematica del contratto

  • art. 390 c.p.c.

    ritenuto conforme l’atto di rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti di legge e accompagnata dall’adesione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, con conseguente mancata pronuncia sul merito delle censure.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata o aderita dalla controparte, il giudice non è chiamato a decidere sui motivi di ricorso e può non provvedere sulle spese se risulta l’adesione della parte resistente.
  • Le questioni relative all’ammissibilità di documenti, alla data certa delle scritture e all’interpretazione delle proroghe contrattuali restano assorbite ove intervenga validamente la rinuncia al ricorso prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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