Ordinanza n. 256/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva accertato l’illegittimità del silenzio del Comune e nominato un Commissario ad acta
Esito
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto la sentenza n. 1130 del 22 maggio 2025, con la quale era stata accertata l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune sulla loro istanza e il Comune era stato condannato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a provvedere espressamente entro sessanta giorni. Per l’eventuale inutile decorso del termine era stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso infruttuosamente anche l’ulteriore termine di sessanta giorni assegnato al Commissario, i ricorrenti hanno chiesto la sua sostituzione, lamentando il mancato insediamento e il mancato compimento degli atti sostitutivi.
La decisione
Il TAR non ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta, rilevando che nel fascicolo non risultava alcuna istanza di rinuncia all’incarico e che, trattandosi di un munus publicum e di attività doverosa, la rinuncia non è in linea di principio ammissibile. Ha tuttavia ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal Prefetto di Agrigento sulle ragioni del mancato insediamento e dello svolgimento dell’attività sostitutiva. Ha assegnato al Prefetto il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, per depositare i chiarimenti, rinviando la trattazione dell’incidente di esecuzione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026. L’ordinanza ha quindi natura interlocutoria e non definisce la richiesta di sostituzione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Richiamato nell’istanza originaria dei ricorrenti quale base normativa per chiedere l’acquisizione delle aree occupate o, in alternativa, la loro restituzione previa rimessione in pristino.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Costituisce il fondamento della sentenza presupposta, che aveva ordinato al Comune di pronunciarsi espressamente entro sessanta giorni e previsto l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta in caso di inerzia.
Massime di principio
- L’incarico di Commissario ad acta disposto dal giudice amministrativo costituisce un munus publicum e, trattandosi di attività doverosa, non è in linea di principio suscettibile di rinuncia.
- Prima di sostituire un Commissario ad acta, il giudice può acquisire chiarimenti sulle ragioni del mancato insediamento o dell’inerzia, quando non risulti agli atti una rinuncia all’incarico o altra causa certa di impedimento.
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