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Ordinanza

Ordinanza n. 256/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva accertato l’illegittimità del silenzio del Comune e nominato un Commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto la sentenza n. 1130 del 22 maggio 2025, con la quale era stata accertata l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune sulla loro istanza e il Comune era stato condannato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a provvedere espressamente entro sessanta giorni. Per l’eventuale inutile decorso del termine era stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso infruttuosamente anche l’ulteriore termine di sessanta giorni assegnato al Commissario, i ricorrenti hanno chiesto la sua sostituzione, lamentando il mancato insediamento e il mancato compimento degli atti sostitutivi.

La decisione

Il TAR non ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta, rilevando che nel fascicolo non risultava alcuna istanza di rinuncia all’incarico e che, trattandosi di un munus publicum e di attività doverosa, la rinuncia non è in linea di principio ammissibile. Ha tuttavia ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal Prefetto di Agrigento sulle ragioni del mancato insediamento e dello svolgimento dell’attività sostitutiva. Ha assegnato al Prefetto il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, per depositare i chiarimenti, rinviando la trattazione dell’incidente di esecuzione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026. L’ordinanza ha quindi natura interlocutoria e non definisce la richiesta di sostituzione.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Richiamato nell’istanza originaria dei ricorrenti quale base normativa per chiedere l’acquisizione delle aree occupate o, in alternativa, la loro restituzione previa rimessione in pristino.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Costituisce il fondamento della sentenza presupposta, che aveva ordinato al Comune di pronunciarsi espressamente entro sessanta giorni e previsto l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Massime di principio

  • L’incarico di Commissario ad acta disposto dal giudice amministrativo costituisce un munus publicum e, trattandosi di attività doverosa, non è in linea di principio suscettibile di rinuncia.
  • Prima di sostituire un Commissario ad acta, il giudice può acquisire chiarimenti sulle ragioni del mancato insediamento o dell’inerzia, quando non risulti agli atti una rinuncia all’incarico o altra causa certa di impedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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