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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05904/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un processo esecutivo di espropriazione presso terzi promosso nei confronti dell'INPS. Nel corso della fase esecutiva era stata proposta opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.; il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sospensione e il giudizio di merito sull'opposizione agli atti esecutivi era poi stato instaurato davanti al Tribunale di Roma, che lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La parte che ricorre per cassazione si qualifica erede della parte del giudizio di merito, ma nel ricorso non indica compiutamente i fatti da cui deriva tale qualità, non documenta il decesso della parte originaria, non prova la propria qualità di erede e non precisa se vi siano altri eredi. Inoltre, il ricorso non espone in modo sommario e completo i fatti di causa: non indica il terzo pignorato, non ricostruisce adeguatamente gli atti dell'opposizione, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, né il contenuto del giudizio di merito e l'effettivo interesse all'instaurazione della fase a cognizione piena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente mancante la prova della legittimazione ad impugnare in capo alla ricorrente, la quale si era qualificata erede senza fornire adeguata dimostrazione documentale del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede. Ha inoltre rilevato il difetto del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non consentiva una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale, anche con riguardo al litisconsorzio necessario del terzo pignorato e all'interesse alla fase di merito dell'opposizione. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato però dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come norma posta a base dell'opposizione esecutiva originaria

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come norma posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi originaria

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte la completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale, senza dover attingere ad altre fonti

  • art. 372 c.p.c.

    le prove documentali del decesso della parte originaria e della qualità di erede possono essere prodotte nei limiti consentiti da tale norma, e l'onere della prova grava sul ricorrente che agisce quale erede

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Chi ricorre per cassazione nella qualità di erede della parte originaria deve dimostrare, con documentazione ritualmente producibile, sia il decesso della parte che la propria qualità di erede; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare, anche se la controparte non contesta espressamente tale qualità.
  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è un requisito di contenuto-forma sostanziale e non meramente formale: il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere direttamente, in modo chiaro e completo, il fatto sostanziale e quello processuale, le domande, le difese, lo svolgimento del giudizio e il contenuto della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativo a pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario; la mancata indicazione di tale soggetto nel ricorso può impedire la verifica dell'integrità del contraddittorio.
  • Se dal ricorso non emerge l'effettivo interesse a instaurare la fase di merito dell'opposizione esecutiva, il ricorso può risultare inammissibile per insufficienza dell'esposizione dei fatti e dei presupposti processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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