Sentenza n. 2140/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dalla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. La sentenza aveva ordinato all'amministrazione il pagamento di 1.500 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione e oltre le spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, previa notifica della pronuncia e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita senza dimostrare l'avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la pronuncia del giudice ordinario conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditando l'importo di 1.500 euro per gli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
interessi o rivalutazione [...] dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione
Gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta in giudicato decorrono dalla maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione.
l. 107/2015
Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disciplina fonda il diritto all'assegnazione della Carta del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato.
art. 39, comma 1, c.p.a.
previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente [...] dichiaratisi antistatari
Consente l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 93 c.p.c.
Costituisce la base normativa per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
d.m. 55/2014
minimi tariffari [...] per le procedure esecutive mobiliari
È stato utilizzato analogicamente per liquidare le spese di lite, avuto riguardo alle fasi di studio e istruttoria/trattazione e allo scaglione di valore applicabile.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell'amministrazione può essere fatto valere in sede di ottemperanza quando siano stati notificati il titolo esecutivo e gli atti necessari e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di una condanna pecuniaria passata in giudicato, l'amministrazione non può sottrarsi all'ottemperanza limitandosi a costituirsi in giudizio: deve dimostrare l'avvenuto adempimento oppure allegare e provare fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione le concrete attività necessarie a dare integrale esecuzione al giudicato, compresa l'attribuzione di un beneficio o l'accredito delle somme dovute, oltre agli accessori maturati sino all'effettivo adempimento.
- È legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, con fissazione di un termine per l'intervento commissariale e possibilità di subdelega degli adempimenti esecutivi a un dirigente competente.
- L'amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza è tenuta alle spese di lite, che possono essere liquidate analogicamente secondo i parametri applicabili alle procedure esecutive, in relazione al valore e alla complessità della controversia.
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