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Sentenza

Sentenza del 07/06/2018 n. 3818 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Acritico rinvio al PVC - Argomenti e prove fornite dalla parte - Mancato riscontro - Insufficiente motivazione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Mancata prova - Annullamento dell'accertamento - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 109 del TUIR, assumendo che le fatture emesse dalle società WWW e YYY s.r.l. riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente ha contestato l'acritico rinvio dell'avviso al PVC della Guardia di Finanza, l'assenza di una motivazione autonoma e l'omessa valutazione delle memorie, degli argomenti e delle prove presentate durante il procedimento di accertamento con adesione. Ha inoltre evidenziato che le prestazioni dei fornitori erano funzionali all'esecuzione di lavori per primarie società nazionali, soggette a rigorosi controlli di compliance, collaudo e verifica dell'effettiva esecuzione delle opere.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, rilevando che sia l'avviso di accertamento sia la sentenza di primo grado si erano limitati a recepire in modo acritico le conclusioni del PVC, senza confrontarsi con le difese e la documentazione della contribuente. L'Ufficio non aveva adeguatamente valutato il ciclo industriale della società, i collaudi, i controlli effettuati dai clienti e l'assenza di prove valide del coinvolgimento della contribuente in una presunta retrocessione dell'IVA. L'accertamento è stato quindi annullato per difetto di motivazione e insufficienza della prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 39

    Disciplina i metodi di accertamento delle imposte sui redditi. Nel caso concreto, l'esercizio del potere accertativo è stato ritenuto illegittimo per insufficiente motivazione e per mancata valutazione degli elementi forniti dalla contribuente.

  • D.P.R. 600/1973, art. 41-bis

    Riguarda l'accertamento parziale. Anche tale forma di accertamento deve essere adeguatamente motivata e sostenuta da elementi probatori specifici.

  • D.P.R. 917/1986, art. 109

    Disciplina la deducibilità dei componenti negativi di reddito. L'indeducibilità non può essere affermata sulla sola base di un richiamo generico al PVC, se la pretesa di inesistenza delle operazioni non è adeguatamente provata.

  • Cassazione, sentenza n. 22429/2016

    Richiamata quale precedente in materia di motivazione dell'accertamento e di necessità che l'Amministrazione esponga in modo comprensibile e concreto le ragioni della pretesa tributaria.

  • Cassazione, sentenza n. 5885/2017

    Richiamata quale precedente sul rilievo della prova e sulla necessità di una motivazione effettiva, non meramente apparente o fondata sul recepimento acritico delle risultanze dei verificatori.

Massime di principio

  • Il rinvio dell'avviso di accertamento a un PVC può essere legittimo solo se consente di comprendere concretamente le ragioni della pretesa e se l'Ufficio valuta le contestazioni e le prove successivamente fornite dal contribuente; il richiamo meramente acritico può determinare l'annullamento dell'atto.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni, deve fornire elementi specifici e coerenti che dimostrino che le prestazioni o le cessioni non sono mai state effettuate, non essendo sufficiente richiamare rapporti societari, collegamenti tra imprese o presunti schemi fraudolenti.
  • La contribuente può contrastare la contestazione producendo contratti, fatture, documentazione contabile, collaudi, corrispondenza, prove dei pagamenti e dimostrazione dell'utilizzo delle prestazioni nell'ambito della propria attività.
  • La circostanza che le prestazioni siano state utilizzate per adempiere a contratti con primarie società soggette a controlli e procedure di compliance costituisce un elemento indiziario rilevante dell'effettività delle operazioni, anche se non è da sola decisiva.
  • L'Amministrazione deve confrontarsi con il ciclo economico e industriale concreto dell'impresa: ignorare la funzione delle prestazioni acquistate e la documentazione prodotta può integrare un difetto di motivazione.
  • Anche il giudice tributario deve esaminare le difese e le prove decisive offerte dal contribuente; una sentenza che si limiti a ripetere le conclusioni dell'Ufficio o del PVC può essere censurata per motivazione insufficiente.
  • In caso di annullamento dell'accertamento, le spese possono comunque essere compensate quando la controversia presenta particolare complessità o specificità.

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