Ordinanza n. 915/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno emesso in data 21.01.2026 dalla Prefettura di Caserta e notificato in pari data a mezzo pec al difensore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, emesso dalla Prefettura di Caserta il 21 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il rigetto era fondato, almeno in parte, sul mancato rispetto del termine per la presentazione della richiesta di conversione. La ricorrente ha contestato la legittimità di tale valutazione, sostenendo che il termine non avesse natura perentoria e che il ritardo non potesse determinare automaticamente il rigetto dell’istanza senza una valutazione complessiva della sua posizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza del ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nella conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per presentare la richiesta ha natura sollecitatoria e non perentoria. Il mancato rispetto del termine, pertanto, non può costituire da solo causa di rigetto, dovendo l’amministrazione effettuare una valutazione complessiva della posizione del richiedente. In ragione di tale fumus boni iuris, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento prefettizio impugnato. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha accordato la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per la presentazione della richiesta ha natura sollecitatoria e non perentoria.
- Il mancato rispetto del termine per chiedere la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non può costituire, di per sé solo, motivo di rigetto dell’istanza.
- L’amministrazione, prima di rigettare la richiesta di conversione per tardività, deve compiere una valutazione complessiva della posizione del richiedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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