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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16565/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata nei precedenti gradi è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per un furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un solo motivo che, secondo la Corte di cassazione, si limitava a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è stato ritenuto privo di specificità estrinseca. La Corte ha inoltre rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo dal giudice di merito con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; dalla sentenza non emerge ulteriore approfondimento sulla sua portata.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    circostanza aggravante contestata e ritenuta in sentenza, confermata in appello; la Corte di cassazione non la esamina nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già prospettate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica effettiva e puntuale delle rationes decidendi della decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze già respinte non è sufficiente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analitica disamina di tutti gli argomenti difensivi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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