Salta al contenuto
Parere

Parere n. 25/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Consorzio per la gestione del parco naturale dell’-OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento: - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.4/2011 prot.n.2596 dell’8 settembre 2011 adottata dal direttore del Consorzio per la gestione del parco naturale regionale dell’-OMISSIS-; - del provvedimento prot.n.2305/11 – Rif. n.1090-1751 /11 dell’1 agosto 2011 emesso dal direttore del Consorzio per la gestione del parco naturale regionale dell’-OMISSIS-; - del verbale prot.n.3824 dell’1 marzo 2011 redatto dagli agenti della polizia locale del Comune di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, del precedente provvedimento del Consorzio e del verbale di accertamento relativi a opere realizzate lungo una roggia all’interno di un parco naturale e di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato tre atti concernenti la realizzazione, senza autorizzazione paesaggistica e titoli abilitativi, di manufatti in calcestruzzo e pietre lungo una roggia, di un ponte in cemento armato, di un parapetto e di ulteriori opere nell’area pertinenziale dell’immobile. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e mancata considerazione delle memorie e delle perizie prodotte. Con il secondo motivo ha sostenuto che le opere rientrassero negli interventi di consolidamento statico e restauro conservativo esenti dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della possibilità di ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica e la sanatoria ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. È stata inoltre proposta istanza cautelare, sostenendo che la demolizione avrebbe potuto compromettere la stabilità dell’abitazione. Nel corso del procedimento è intervenuto il giudicato penale che ha definitivamente imposto la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, infondato nel merito. Il giudicato penale di condanna, comprensivo dell’ordine di demolizione e rimessione in pristino, ha reso inutile qualsiasi eventuale decisione favorevole nel procedimento amministrativo, facendo venir meno anche un interesse strumentale o morale alla decisione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché dagli atti risultavano garantite la partecipazione procedimentale, la valutazione delle memorie difensive e lo svolgimento di un’istruttoria puntuale prima dell’adozione degli atti impugnati. Il secondo motivo è stato respinto perché le opere avevano modificato sostanzialmente lo stato dei luoghi, artificializzato e impermeabilizzato l’alveo, alterato l’assetto idrogeologico e il deflusso delle acque, eliminato la vegetazione ripariale e inciso sugli ecosistemi e sulla sicurezza idraulica locale. Il terzo motivo è stato respinto perché il ricorrente non aveva presentato la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dagli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42/2004 e, comunque, le opere risultavano non sanabili in quanto vietate dalla disciplina del piano territoriale di coordinamento del parco. L’istanza di sospensione è stata assorbita.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il passaggio in giudicato della sentenza penale che ha disposto la demolizione e la rimessione in pristino ha reso definitivamente inutile l’eventuale accoglimento del ricorso amministrativo, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Primo motivo - Partecipazione, istruttoria e motivazione

Il motivo è infondato: l’amministrazione ha esaminato le memorie difensive del ricorrente e ha svolto un’istruttoria puntuale prima di comunicare la sottoposizione delle opere ad autorizzazione paesaggistica e di intimare la rimessione in pristino.

Secondo motivo - Necessità dell’autorizzazione paesaggistica

Le opere non sono riconducibili a interventi meramente conservativi o di consolidamento esenti dall’autorizzazione paesaggistica, poiché hanno comportato artificializzazione dell’alveo, alterazione dell’assetto idrogeologico e della permeabilità, eliminazione della vegetazione ripariale, interferenze con gli ecosistemi, alterazione del deflusso delle acque e incremento del rischio idraulico.

Terzo motivo - Compatibilità paesaggistica e sanatoria

Il motivo è infondato perché il ricorrente non ha richiesto l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42/2004. Inoltre, le opere risultano comunque non sanabili, poiché la disciplina del parco tutela specificamente rogge, canali e fontanili e vieta l’impermeabilizzazione delle sponde e la realizzazione di argini in calcestruzzo e pietre.

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione è stata assorbita in ragione della declaratoria di improcedibilità e dell’infondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nel cui ambito la Sezione ha reso il parere decisorio sull’impugnazione.

  • artt. 3, 7 e seguenti l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative e gli obblighi di istruttoria e motivazione risultano rispettati perché il ricorrente è stato coinvolto nel procedimento e le sue memorie sono state esaminate.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata applicata mediante l’invito a nudo proprietario e usufruttuario a presentare memorie e documenti.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento, non essendo emersi difetti di istruttoria o di motivazione.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Le opere realizzate in area vincolata erano soggette ad autorizzazione paesaggistica.

  • art. 149 d.lgs. n. 42/2004

    L’esenzione invocata dal ricorrente non è applicabile a opere che hanno prodotto una sostanziale trasformazione dell’alveo e dell’assetto ambientale e idrogeologico.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    L’accertamento della compatibilità paesaggistica non è stato richiesto dal ricorrente; le opere risultano comunque non sanabili alla luce della disciplina paesaggistica e del parco.

  • art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    Il ricorrente non ha presentato la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dalla disposizione.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    Le opere ricadevano in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche per la presenza del corso d’acqua e per l’inclusione nel parco naturale.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato nel procedimento penale relativo agli abusi edilizi e all’ordine di rimessione in pristino.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato quale norma incriminatrice nella sentenza penale di condanna.

  • art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco

    È stato richiamato quale disciplina di tutela naturalistico-paesaggistica dell’area.

  • art. 31 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco

    Riconosce corsi d’acqua minori, rogge, canali e fontanili quali elementi costitutivi del paesaggio fluviale e li sottopone a specifica tutela.

  • art. 32, comma 6, delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco

    Vieta l’impermeabilizzazione delle sponde e la realizzazione di argini di rogge o fontanili in calcestruzzo e pietre.

  • art. 112 c.p.c.

    La Sezione ha ritenuto esaminate tutte le questioni rilevanti in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto, quale il passaggio in giudicato di una pronuncia penale avente il medesimo effetto demolitorio e ripristinatorio, renda certa e definitiva l’inutilità di una decisione favorevole, anche sotto il profilo dell’interesse strumentale o morale.
  • La partecipazione procedimentale è rispettata quando l’amministrazione consente la presentazione di memorie e documenti, ne dà conto nel provvedimento finale e svolge un’istruttoria coerente con gli elementi rilevanti per la decisione.
  • Le opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata non possono essere considerate interventi conservativi o di consolidamento esenti dall’autorizzazione paesaggistica quando producano artificializzazione dell’alveo, alterazione dell’assetto idrogeologico, modifica del deflusso delle acque o compromissione degli ecosistemi.
  • La possibilità astratta di richiedere l’accertamento della compatibilità paesaggistica non determina la sanabilità dell’intervento: la sanatoria resta esclusa quando le opere siano incompatibili con specifici divieti delle norme tecniche di tutela del parco, tra cui il divieto di impermeabilizzare le sponde o realizzare argini in calcestruzzo e pietre.
  • La mancata presentazione della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dagli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42/2004 impedisce di contestare utilmente, in sede di impugnazione, il mancato rilascio di tale accertamento, soprattutto quando l’amministrazione abbia previamente indicato tale possibilità.

Impugnazione di opere realizzate lungo una roggia in area protetta

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’usufruttuario di un immobile abitativo situato all’interno di un parco naturale regionale e in area interessata da vincoli paesaggistici e idrogeologici. Sono state impugnate un’ordinanza di demolizione e ripristino, il precedente provvedimento del Consorzio di gestione del parco e il verbale di accertamento della polizia locale.

Premesse e opere accertate

Durante un sopralluogo sono stati rilevati un manufatto in calcestruzzo e pietre lungo le sponde di una roggia, un ponte in cemento armato, un parapetto in cemento armato e ulteriori scavi con materiali edilizi affioranti. L’amministrazione ha contestato l’esecuzione delle opere senza autorizzazione paesaggistica e senza i necessari titoli edilizi e ambientali, nonché la modifica dello stato dei luoghi mediante cementificazione della sponda e ampliamento di un tratto del corso d’acqua.

Le opere sono state ritenute lesive dell’ambiente naturale perché hanno artificializzato l’alveo, alterato l’assetto idrogeologico e la permeabilità, eliminato la vegetazione ripariale, interferito con i cicli vitali della fauna invertebrata, modificato il deflusso delle acque e creato elementi di bacinizzazione e di possibile trattenuta idrica. Sono stati inoltre rilevati un aumento del rischio idraulico locale e la necessità di progettare eventuali interventi di stabilizzazione con tecniche adeguate alla delicatezza dell’area.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione e il travisamento dei fatti, lamentando la mancata considerazione delle memorie difensive e delle perizie tecniche.

In secondo luogo, ha sostenuto che le opere fossero interventi di consolidamento statico e restauro conservativo riconducibili all’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 e quindi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In terzo luogo, ha contestato la ritenuta non sanabilità degli interventi, sostenendo che avrebbe dovuto essergli consentito di ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. È stata anche chiesta la sospensione dell’ordinanza, prospettando un possibile pregiudizio alla stabilità dell’abitazione.

Sopravvenuta carenza di interesse

La Sezione ha rilevato che, nel corso del procedimento, è divenuta definitiva una sentenza penale di condanna che ha disposto la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il giudicato penale ha quindi definitivamente imposto il medesimo risultato demolitorio e ripristinatorio perseguito dagli atti amministrativi.

Secondo la Sezione, tale sopravvenienza rende inutile un’eventuale decisione favorevole sul ricorso straordinario e determina la sopravvenuta carenza di interesse, anche strumentale o morale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile.

Valutazione del primo motivo

La censura relativa alla partecipazione e all’istruttoria è stata comunque ritenuta infondata. Dagli atti risultava che il ricorrente era stato invitato a presentare memorie e documenti ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241/1990 e che le memorie depositate erano state esaminate.

La Sezione ha inoltre ritenuto adeguata l’istruttoria svolta prima del provvedimento con cui il Consorzio aveva qualificato le opere come soggette ad autorizzazione paesaggistica e aveva intimato la rimessione in pristino. Non è stato quindi ravvisato alcun concreto deficit partecipativo, istruttorio o motivazionale.

Valutazione della natura delle opere

La Sezione ha escluso che gli interventi potessero essere qualificati come opere meramente conservative o di consolidamento statico. La trasformazione fisica dell’alveo e delle sponde ha prodotto effetti ambientali e idrogeologici sostanziali, incompatibili con l’esenzione invocata dal ricorrente.

In particolare, sono state valorizzate l’artificializzazione dell’alveo, l’impermeabilizzazione, l’alterazione del deflusso delle acque, la riduzione della dispersione nel sottosuolo, la soppressione della vegetazione ripariale e l’introduzione di elementi rigidi quali sponde, paratoie e passerelle. Tali interventi hanno inciso anche sugli ecosistemi e sulla sicurezza idraulica locale, confermando la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.

Compatibilità paesaggistica e disciplina del parco

Il terzo motivo è stato respinto anche perché il ricorrente non aveva mai presentato la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 167, comma 5, o dall’art. 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42/2004, nonostante l’amministrazione avesse indicato tale possibilità nella comunicazione di conclusione del procedimento.

In ogni caso, la Sezione ha ritenuto che le opere non fossero suscettibili di sanatoria. L’art. 31 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco tutela specificamente corsi d’acqua minori, rogge, canali e fontanili quali elementi del paesaggio fluviale. Gli interventi di difesa e consolidamento devono essere previamente valutati dall’ente gestore e realizzati mediante tecniche di ingegneria naturalistica conformi alle direttive richiamate nel parere.

L’art. 32, comma 6, delle medesime norme vieta espressamente l’impermeabilizzazione delle sponde e la realizzazione di argini di rogge o fontanili in calcestruzzo e pietre. Tale divieto esclude la sanabilità delle opere oggetto di contestazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, infondato nel merito. L’istanza cautelare è stata assorbita. La decisione si fonda sia sull’effetto preclusivo e sostitutivo del giudicato penale relativo alla demolizione e al ripristino, sia sull’assenza di vizi negli atti amministrativi e sull’incompatibilità delle opere con la disciplina paesaggistica e ambientale del parco.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRifiutiAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaAmbienteBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.