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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34265/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Torino che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 60,00 di multa per il reato di truffa. Con l'unico motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sulle attenuanti generiche non rientra tra essi. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva recepito l'accordo tra le parti, che non prevedeva le attenuanti generiche, ed aveva motivatamente escluso ragioni ostative ex art. 129 c.p.p., ritenendo corretta la qualificazione giuridica e congrua la pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La censura del ricorrente riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non proponibile nel ricorso avverso patteggiamento se non nei limiti tassativi di legge.

  • art. 133 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente per contestare la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato per la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 che ha aggiunto il comma 5-bis, in base al quale il ricorso va trattato de plano nei casi previsti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ha delimitato in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause evidenti di proscioglimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice avesse motivatamente escluso tali presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 50; art. 1, comma 62

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. e il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., restringendo i mezzi di impugnazione e prevedendo la trattazione de plano.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, perché non attiene ai motivi consentiti dalla legge speciale.
  • Nel patteggiamento il giudice non è tenuto a una motivazione ampia sul trattamento sanzionatorio, purché dia atto dell'accordo tra le parti, verifichi l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 129 c.p.p. e controlli la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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