Sentenza del 28/07/2017 n. 18821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Congregazione ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, sostenendo che l'immobile denominato "Soggiorno Alpino" fosse esente ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Ha dedotto che l'attività svolta avesse finalità religiose e sociali, fosse stagionale, operasse in perdita e non fosse esercitata secondo modalità commerciali. Ha inoltre invocato il principio del legittimo affidamento, poiché il Comune aveva annullato precedenti accertamenti relativi agli anni 1999 e 2000, e ha contestato la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'assoggettamento dell'immobile all'ICI. L'esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate, esercitate concretamente con modalità non commerciali. L'attività ricettiva o alberghiera, anche se svolta da un ente ecclesiastico, stagionalmente, in perdita o con finalità religiose e sociali, mantiene natura commerciale se offre servizi secondo una logica di mercato. L'annullamento in autotutela degli accertamenti relativi ad anni precedenti non crea un diritto al medesimo trattamento per gli anni successivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; la Congregazione deve inoltre versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati dalla normativa per lo svolgimento di determinate attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e religiose, secondo le condizioni previste dalla disposizione.
L'esenzione non opera automaticamente in ragione della natura ecclesiastica o non lucrativa dell'ente. Occorre dimostrare che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività agevolate e che tali attività siano svolte concretamente con modalità non commerciali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c) (già art. 87)
Individua gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Il requisito soggettivo dell'ente non commerciale deve coesistere con il requisito oggettivo relativo all'uso dell'immobile.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
Sono considerate attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, agli scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Le attività ricettive o alberghiere non rientrano, in quanto tali, nelle attività di religione o culto esenti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
L'annullamento in autotutela di accertamenti relativi a precedenti annualità non obbliga l'amministrazione a mantenere lo stesso orientamento per periodi d'imposta successivi e non attribuisce automaticamente un diritto all'esenzione.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, come modificato dalla normativa successiva
Estensione dell'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Anche dopo la riforma resta necessario verificare in concreto le modalità di esercizio dell'attività. La sola assenza di lucro o la destinazione degli utili a fini religiosi e sociali non è sufficiente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione è respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile.
Poiché il ricorso è stato respinto, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI relativa a un immobile di un ente ecclesiastico o non commerciale non basta dimostrare la natura dell'ente o la finalità religiosa e sociale: occorre provare anche l'uso esclusivo dell'immobile per attività agevolate.
- La natura commerciale dell'attività va accertata concretamente, considerando elementi quali offerta di servizi sul mercato, prezzi, clientela, concorrenza, modalità organizzative e rapporto con gli utenti.
- La stagionalità, l'occasionalità, la limitata apertura, l'assenza di utili o le perdite di gestione non escludono di per sé la natura commerciale dell'attività.
- La destinazione degli eventuali ricavi a scopi religiosi o solidaristici non elimina il carattere commerciale dell'attività, perché la finalità degli utili è distinta dalle modalità con cui i ricavi vengono prodotti.
- Le decisioni favorevoli dell'amministrazione relative a precedenti annualità non garantiscono automaticamente lo stesso trattamento fiscale per gli anni successivi, soprattutto quando riguardano valutazioni discrezionali o circostanze non identiche.
- L'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca.
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