Cassazione Civile, Ordinanza n. 32345/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di accertamento catastale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali emerse sulla materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l'Amministrazione ha proceduto al riclassamento di due unità immobiliari site in Roma, rideterminando classe e rendita catastale. I contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo: che la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione apparente; che il giudice non avesse esaminato le prove prodotte, tra cui una consulenza tecnica con materiale fotografico; che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione perché limitato a richiami generici alla microzona e ai suoi valori; che il riclassamento fosse illegittimo in assenza di sopralluogo; e che fosse errata la lettura dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, poiché occorreva anche la specifica considerazione delle caratteristiche tipologiche del singolo immobile e non solo della variazione di valore nella microzona.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e vizi processuali
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 2
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per la censura di omesso esame e valutazione delle prove documentali
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni concrete del provvedimento
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 2, 8, 9
regolano classamento catastale, fattore posizionale, caratteristiche edilizie e stima comparativa
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 54 e 61
richiamati dai ricorrenti per sostenere la necessità del sopralluogo; la Corte non ha accolto la censura
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
consente la revisione parziale del classamento in presenza di significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali nella microzona, ma non esonera dal motivare la ricaduta sul singolo immobile
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e)
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina del riclassamento catastale
artt. 23, 24 e 53 Cost.
richiamati a sostegno della censura di illegittimità costituzionale della lettura della norma sul riclassamento
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
richiamato nel ragionamento sul sistema di stima catastale comparativa
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della norma processuale sul vizio motivazionale alla luce dei canoni ermeneutici
art. 8, commi 5, 6 e 7, d.P.R. n. 138/1998
le caratteristiche della microzona e dell'unità immobiliare devono essere considerate e spiegate nella motivazione del riclassamento
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 138/1998
la classe rappresenta il livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare e deve essere giustificata con riferimento al singolo immobile
Massime di principio
- In tema di riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la revisione parziale può essere giustificata dal significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, ma l'atto deve anche spiegare in che modo tale mutamento incida sulla specifica unità immobiliare.
- La motivazione dell'avviso di classamento non può limitarsi a formule generiche o alla sola descrizione della microzona: deve rendere conoscibili le ragioni concrete del diverso classamento del singolo immobile, con riferimento a categoria, classe e rendita.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è ammesso solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, come motivazione apparente o mancanza assoluta di motivi, non essendo sufficiente un mero difetto di sufficienza argomentativa.
- Nel riclassamento catastale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e il fattore posizionale conservano rilievo nella motivazione dell'atto, perché la revisione della microzona non esaurisce l'obbligo di giustificare il trattamento del singolo bene.
- Quando la questione di diritto è ormai chiarita dalla giurisprudenza e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
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