Cassazione Penale, Sentenza n. 1845/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il rigetto, da parte della Corte territoriale, dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato; deduceva inosservanza di norme processuali (artt. 178, 420-ter e 601 c.p.p.), sostenendo che il decreto di citazione avrebbe dovuto indicare esplicitamente la modalità di trattazione (udienza pubblica o camera di consiglio) e che la tempestiva comunicazione del legittimo impedimento dovesse valere come manifestazione della volontà di partecipare al processo e/o come richiesta implicita di trattazione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha statuìto che l'art. 23-bis d.l. 137/2020 (applicabile per rinvii normativi) disciplina le udienze in camera di consiglio ma non modifica la "vocatio in iudicium", che resta regolata dall'art. 601 c.p.p.; il decreto di citazione deve rispettare i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 (es. generalità, giorno/luogo/ora, sottoscrizione), e la nullità è limitata ai casi tassativi indicati dalla legge (identificazione incerta o mancanza/insufficienza di giorno/luogo/ora). L'omessa indicazione della modalità di trattazione non determina nullità. Inoltre, il giudizio si svolse con contraddittorio cartolare (assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale), perciò l'art. 420-ter (legittimo impedimento del difensore) non si applica, essendo irrilevante la comparizione personale; non è possibile intendere la domanda di legittimo impedimento come richiesta tacita di trattazione orale. La norma (art. 23-bis, comma 4) richiede una richiesta scritta per la discussione orale entro 15 giorni liberi prima dell'udienza; la mancata formale richiesta esclude la trattazione orale. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 490 cod. pen. (in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.)
Norme penali richiamate per descrivere il fatto-reato contestato (occultamento della targa del veicolo). Non oggetto diretto del motivo di impugnazione processuale, ma indicano la fattispecie penale per la quale l'imputato è stato condannato.
art. 178 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorso fra le presunte norme violate; la Corte non ha ritenuto che da essa derivi un vizio idoneo a riformare la sentenza nei termini prospettati.
art. 420-ter c.p.p.
Regola il legittimo impedimento del difensore. La Corte ha chiarito che tale disciplina riguarda la comparizione personale del difensore in udienza orale e non si applica al giudizio celebrato con contraddittorio cartolare, dove la comparizione personale non è prevista.
art. 601 c.p.p.
Regola la "vocatio in iudicium" e i requisiti del decreto di citazione per il giudizio d'appello; secondo la Corte, è a questa norma che bisogna fare riferimento per stabilire i contenuti essenziali del provvedimento di convocazione e la limitazione delle nullità a ipotesi tassative (identificazione incerta o mancanza/insufficienza di giorno/luogo/ora).
art. 429 c.p.p., comma 1, lett. a), f), g)
Indica i requisiti obbligatori del decreto di citazione (generalità dell'imputato; indicazione del giorno, luogo e ora della comparizione; data e sottoscrizione). La mancanza di tali elementi essenziali è quella che può determinare la nullità dell'atto, non invece l'omessa indicazione della modalità di trattazione.
art. 23-bis d.l. 137/2020 (applicabile ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n.150/2022)
Norma temporanea connessa alla situazione pandemica che dispone la celebrazione delle udienze in camera di consiglio e stabilisce le regole per la discussione finale. La Corte osserva che, pur disciplinando il rito camerale, non ha modificato il regime della vocatio in iudicium previsto dall'art. 601 c.p.p.
art. 23-bis, comma 4, legge n. 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020)
la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2
La formula letterale impone che la richiesta di trattazione orale sia formale, scritta e rispettosa del termine perentorio di 15 giorni; esclude che una richiesta di trattazione orale possa risultare implicitamente o tacitamente da altro atto (es. istanza di rinvio per legittimo impedimento).
Massime di principio
- L'omessa indicazione della modalità (udienza pubblica vs camera di consiglio) nel decreto di citazione non determina automaticamente la nullità dell'atto: la nullità è tassativa e limitata ai casi previsti (identificazione incerta o mancanza/insufficienza di giorno/luogo/ora).
- Se il processo è celebrato con contraddittorio cartolare (assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale), le previsioni sul legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter) non operano, perché non è prevista la comparizione personale.
- Una comunicazione di "legittimo impedimento" non può essere interpretata automaticamente come richiesta tacita di trattazione orale; la richiesta di discussione orale deve essere formale e tempestiva (scritta e nei termini stabiliti dalla norma).
- Le parti devono vigilare sulle comunicazioni processuali (es. deposito delle conclusioni del P.G. notificato via PEC) per comprendere le effettive modalità di trattazione e presentare tempestivamente eventuali istanze di trattazione orale nei termini previsti.
- Per evitare il rischio di perdere il diritto alla trattazione orale, la difesa deve formulare espressamente e per iscritto la richiesta di discussione orale nei termini stabiliti dalla legge e usare i canali ufficiali di deposito/PEC/cancelleria.
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