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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27441/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22/02/2022 che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (Tribunale di Arezzo, 18/11/2014) e rideterminato le pene accessorie. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) nullità per omessa citazione dell'imputato e del difensore per l'udienza del 22/02/2022; (2) indeterminatezza del capo di imputazione; (3) vizi di diritto e motivazione (art. 192 c.p.p., art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.) in ordine alla pronuncia di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata l'omessa notifica della citazione per il giudizio di appello all'imputato (decreto notificato alla PEC di un avvocato con indirizzo errato) e la conseguente nullità assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. Essendo il fatto contestato commesso il 15/04/2010 e maturato il termine massimo di prescrizione (12 anni e 6 mesi secondo artt. 157 e 161 c.p.), non risultando cause di sospensione e non potendosi pronunciarsi un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 co.2 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Le restanti censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 157 codice penale

    Usata per il calcolo del termine massimo di prescrizione in relazione al tempo del fatto; insieme all'art.161 ha portato alla conclusione che la prescrizione è maturata (12 anni e 6 mesi).

  • art. 161 codice penale

    Combinato con l'art.157 per determinare la durata massima della prescrizione applicabile al reato contestato.

  • art. 157 comma 8-bis codice di procedura penale

    Disciplina la citazione dell'imputato tramite notificazione al difensore; qui è emerso che la notifica eseguita alla PEC erronea non ha surrogato la regolare citazione dell'imputato.

  • art. 159 codice di procedura penale

    Regola la citazione per irreperibilità; la Corte d'appello aveva disposto la citazione ex art.159 con rinvio, ma la notifica risultò eseguita a un indirizzo PEC errato.

  • art. 178 lett. c) codice di procedura penale

    Prevede la nullità assoluta per vizi della notificazione quando la legge lo pone a pena di nullità; il vizio accertato ha determinato la nullità dell'atto di citazione per il giudizio d'appello.

  • art. 179 codice di procedura penale

    Conferma l'effetto di nullità assoluta per gli atti indicati dall'art.178; applicata per dichiarare la nullità della citazione e degli atti conseguenti.

  • art. 129 comma 2 codice di procedura penale

    Prevede che, se non è possibile pronunciarsi nel merito e il reato è estinto per prescrizione, la Corte debba annullare senza rinvio; qui impedisce la rimessione al giudice di merito quando la prescrizione è già maturata.

  • art. 23 comma 8 decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. con mod. legge 18/12/2020 n.176

    Norma emergenziale citata in relazione alle modalità di svolgimento delle udienze e requisitoria scritta; richiamata nelle memorie e nella procedura ma non risolutiva del vizio qui accertato.

  • art. 173 comma 1 disposizioni attuative codice di procedura penale

    Fornisce limiti di esposizione dei motivi di ricorso; richiamato per la formulazione dei motivi ammissibili.

  • art. 192 codice di procedura penale

    Richiamato tra i motivi (violazione della legge penale relativa all'indicazione del fatto) ma la Corte lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 546 comma 1 lett. e) codice di procedura penale

    Norma relativa ai motivi di nullità invocati sul piano processuale; anche questo motivo è stato assorbito dal primo motivo accolto.

Massime di principio

  • La notifica della citazione per il giudizio d'appello tramite PEC o al difensore deve avvenire all'indirizzo corretto: errori nel recapito della PEC possono determinare una nullità assoluta dell'atto processuale.
  • La nullità assoluta della citazione, quando accertata, comporta l'annullamento della sentenza impugnata; se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione, l'annullamento avviene senza rinvio.
  • In presenza di contestazioni sulla regolarità della notifica, la Corte di cassazione può accedere agli atti per verificarne l'effettività e la correttezza, specialmente in procedure svolte con modalità emergenziali (es. udienze camerali/PEC).
  • Se la prescrizione è maturata e non sussistono cause che portino a una pronuncia di assoluzione nel merito, il giudice della cassazione deve annullare la decisione impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le eccezioni procedurali (es. indeterminatezza dell'imputazione o vizi di motivazione) possono risultare assorbite qualora un vizio procedurale più grave (come la nullità assoluta della citazione) conduca all'annullamento per prescrizione.

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