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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/211

Regolamento (UE) 2026/211 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2021/1755 per quanto riguarda gli importi assegnati agli Stati membri nell’ambito della riserva di adeguamento alla Brexit

Normativa europea32026R0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime della riserva di adeguamento alla Brexit riducendo le risorse massime disponibili e adeguando le modalità di versamento degli importi residui. La modifica è giustificata dal nuovo contesto finanziario dell’Unione, segnato da crisi geopolitiche ed economiche e dalla necessità di riallocare risorse verso altre priorità. In particolare, gli importi non trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza che sarebbero stati versati nel 2025 non devono più essere pagati e vanno dedotti dalla dotazione complessiva. È inoltre aggiornato il termine per la presentazione delle richieste di trasferimento al RRF, fissato al 1o marzo 2023.

Modifica il regolamento (UE) 2021/1755 riducendo gli importi assegnati agli Stati membri nell’ambito della riserva di adeguamento alla Brexit, con particolare riguardo alle somme non trasferite al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alla Commissione nell’attuazione della riserva di adeguamento alla Brexit istituita dal regolamento (UE) 2021/1755. Riguarda gli importi della dotazione provvisoria e quelli ancora da versare nel 2025, nonché gli importi che gli Stati membri hanno chiesto di trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241. Non incide sulle risorse già versate agli Stati membri a titolo di prefinanziamento né sulle risorse già oggetto di richiesta di trasferimento al RRF.

Modifica del regolamento sulla riserva di adeguamento alla Brexit

Il regolamento (UE) 2026/211 interviene sul regolamento (UE) 2021/1755 per adeguare gli importi della riserva di adeguamento alla Brexit al nuovo contesto di bilancio dell’Unione. La modifica è motivata dal rafforzamento del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, conseguente alle crisi geopolitiche, energetiche e inflazionistiche richiamate nei considerando, e dalla necessità di riallocare risorse verso altre priorità comuni.

Contesto e finalità della modifica

Il legislatore UE rileva che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2021/1755, si sono verificati eventi eccezionali che hanno inciso sulle esigenze di finanziamento dell’Unione. In tale quadro, il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 ha già ridotto l’importo massimo della riserva nel quadro finanziario pluriennale; il presente atto adegua conseguentemente il regolamento istitutivo della riserva, evitando duplicazioni e preservando l’efficacia delle risorse già impegnate o richieste per il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda la Commissione europea e gli Stati membri beneficiari della riserva di adeguamento alla Brexit. Incide sugli importi della dotazione provvisoria, sulle somme che sarebbero state versate nel 2025 e sugli importi eventualmente trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241. Il regolamento precisa che la riduzione della riserva non deve pregiudicare le risorse già versate agli Stati membri a titolo di prefinanziamento né quelle per le quali sia già stata presentata richiesta di trasferimento al RRF.

Riduzione degli importi e regola sui versamenti

La modifica principale riguarda l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1755. Viene confermato che l’eventuale importo residuo assegnato in via provvisoria deve essere messo a disposizione nel 2025 ai sensi dell’articolo 12, ma si introduce una deroga espressa: gli importi non trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza che avrebbero dovuto essere versati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, non devono essere pagati e devono essere dedotti dall’importo complessivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Il considerando specifica che l’importo di 584 264 090 EUR, che altrimenti sarebbe stato versato nel 2025, non deve essere corrisposto e va detratto dalla dotazione complessiva della riserva.

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

Viene inoltre modificato l’articolo 4 bis, paragrafo 1. La nuova formulazione stabilisce che, entro il 1o marzo 2023, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata per trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte degli importi della propria dotazione provvisoria determinati nell’atto di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riduzione della dotazione della riserva e regola sul versamento del saldo

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1755 è modificato in modo che l’eventuale importo restante assegnato in via provvisoria sia messo a disposizione nel 2025 conformemente all’articolo 12. È però introdotta una deroga: gli importi non trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza ai sensi dell’articolo 4 bis, che avrebbero dovuto essere versati dalla Commissione conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, non sono versati e sono dedotti dall’importo di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4.

Trasferimento degli importi al dispositivo per la ripresa e la resilienza

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, primo periodo, è sostituito prevedendo che, entro il 1o marzo 2023, gli Stati membri possano presentare alla Commissione una richiesta motivata per trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte degli importi della loro dotazione provvisoria stabiliti nell’atto di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

Coordinamento con il quadro finanziario pluriennale

Il regolamento si inserisce nel contesto della modifica del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 operata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765, che ha ridotto l’importo massimo della riserva di adeguamento alla Brexit consentendo la riallocazione di risorse verso altre esigenze dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebilancio uecoesione economica, sociale e territorialeripresa e resilienzapolitica finanziaria

Testo integrale

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