Cassazione Penale, Sentenza n. 12282/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della condanna per omicidio colposo aggravato ex art. 589 c.p. e violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 141 c.d.s.), per un incidente del 25/01/2014. La difesa ha censurato la valutazione della velocità e della diligenza della conducente (sostenendo che la velocità era adeguata e che mancava l'individuazione di una condotta alternativa lecita), la presunta illegittimità della segnaletica verticale (cartello non autorizzato), la mancata considerazione della repentinità dell'evento e dell'imprevedibilità, il principio di affidamento e l'omesso rilievo del mancato allacciamento delle cinture da parte della vittima (inclusa la contestata mancata segnalazione sonora), nonché vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione agli artt. 589, 140, 141, 172 c.d.s. e alle norme processuali richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello formasse, con quella di primo grado, un corpo motivazionale unitario, logico ed esauriente, che ha adeguatamente dimostrato la colpa della conducente per aver mantenuto una velocità non prudente rispetto alle condizioni del manto stradale (fondo bagnato, curva a raggio stretto e pendenza ~9%) e che, se avesse rispettato una velocità prudenziale stimata in 45 km/h, l'impatto sarebbe stato evitato. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'esonero da responsabilità, la presunta illegittimità amministrativa del cartello segnaletico (la sua presenza è comunque idonea a segnalare il pericolo) e non determinante l'omesso allacciamento delle cinture da parte della vittima, posto che grava sul conducente l'onere di accertare il loro uso. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 141 Codice della Strada
Richiama l'obbligo del conducente di regolare la velocità in modo da evitare pericoli per persone e cose; la Corte ha interpretato la norma nel senso che il limite indicato non esclude l'obbligo di moderare ulteriormente la velocità in presenza di condizioni di rischio (pavimentazione bagnata, curva a raggio stretto, pendenza).
art. 589 c.p.
Norma sull'omicidio colposo; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie colposa in conseguenza della violazione delle regole di condotta dettate dal codice della strada (in particolare art. 141), essendo il sinistro evitabile adottando maggiore cautela.
art. 140 Codice della Strada
Riferimento alle norme generali di comportamento in bicicletta/veicoli (citata in motivazione di impugnazione); la Corte non ha ritenuto che le deduzioni basate su questa disposizione alterassero la valutazione complessiva della responsabilità.
art. 172 Codice della Strada
Norma richiamata in parte datorile; la Corte l'ha considerata nel contesto delle norme sulla segnaletica e sulle condizioni di sicurezza stradale, senza ritenere che le censure sulla presunta illegittimità amministrativa del segnale esonerassero la conducente dalla responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto tale motivo infondato perché la decisione impugnata non presenta violazioni di legge sulle questioni dedotte.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Disposizione sulle modalità di sintesi dei motivi di ricorso; il Collegio ha ritenuto la doglianza adeguatamente sintetizzata e comunque non sorretta da profili di diritto tali da rendere ammissibile il ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha disposto, inoltre, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso non sia stato presentato in totale assenza di colpa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata nel contesto della valutazione sull'eventuale mala fede o colpa grave nella presentazione del ricorso; la Corte ha applicato il principio per giustificare l'assegnazione della somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020, Quaranta)
Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020, Rv. 280162-01
Precedente richiamato per affermare l'onere del conducente di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza; la Corte lo ha ritenuto coerente con la decisione impugnata, che attribuisce al conducente il dovere di verificare l'uso del dispositivo di sicurezza.
Massime di principio
- Il conducente deve adattare la velocità non solo ai limiti formali, ma alle condizioni reali della strada (manto bagnato, curve strette, pendenze): il rispetto del limite numerico non esclude la colpa se non si modera la velocità in relazione ai rischi concreti.
- La presenza di segnaletica verticale che avverte della pericolosità del tratto è idonea ad allertare l'automobilista anche se la sua collocazione o l'autorizzazione amministrativa sono contestate; la contestazione amministrativa del segnale non sottrae all'automobilista l'obbligo di prudenza.
- L'omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte del passeggero non interrompe automaticamente il nesso causale: grava sul conducente l'obbligo di verificare e, in caso di rifiuto, anche di rifiutare il trasporto o non iniziare la marcia.
- Per il sindacato di legittimità (Corte di cassazione) sono inammissibili motivi generici che non si confrontano puntualmente con il solido apparato motivazionale delle decisioni di merito; una ricostruzione tecnica credibile che dimostri la evitabilità dell'evento è determinante.
- Il principio di affidamento e l'asserita imprevedibilità del pericolo richiedono prove concrete della repentinità e dell'impossibilità di reazione: mere affermazioni generiche non sono sufficienti a esonerare il conducente dalla responsabilità.
- Se una ricostruzione tecnica stima che una velocità inferiore avrebbe evitato l'incidente, il mancato adeguamento costituisce elemento centrale per configurare la colpa per guida imprudente.
- In sede di impugnazione, questioni nuove, vaghe o non adeguatamente dedotte in appello possono rendere il ricorso in cassazione inammissibile; inoltre la Corte può condannare al pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso non sia privo di colpa nella sua presentazione.
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