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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 635 c.p., 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024 e 85 d.lgs. 150/2022 e successive modifiche. La censura si fondava sul rilievo che il reato contestato sarebbe dovuto divenire improcedibile per mancanza di querela, invocandosi anche un'ordinanza della Corte costituzionale del 16 aprile 2024. Il fatto concreto riguarda un danneggiamento commesso sui vetri di un autobus di linea, qualificato nei gradi di merito come danneggiamento aggravato dall'essere il bene destinato a pubblico servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con la contestazione del danneggiamento aggravato su bene destinato a pubblico servizio. Ha quindi affermato che, dopo la modifica dell'art. 635, comma quinto, c.p. operata dal d.lgs. 31/2024, il danneggiamento avente ad oggetto beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità è procedibile d'ufficio, mentre il richiamo all'ordinanza della Corte costituzionale era inconferente perché riferito alle cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione a pubblica fede. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    La Corte richiama le censure dedotte in ricorso, ma le reputa aspecifiche e manifestamente infondate rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 635 c.p.

    Il danneggiamento su bene destinato a pubblico servizio è ritenuto procedibile d'ufficio; la Corte valorizza la modifica del comma quinto che estende la procedibilità d'ufficio ai danni alle altre cose rientranti nell'art. 625, comma 1, n. 7, diverse da quelle esposte per necessità, consuetudine o destinazione a pubblica fede.

  • art. 635, comma quinto, c.p.

    Dopo la modifica del d.lgs. 31/2024, il danneggiamento di beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità è procedibile d'ufficio.

  • art. 635, comma secondo, n. 1), c.p.

    Ai fini dell'aggravante rileva la destinazione del bene all'esercizio di un pubblico servizio, cioè la connotazione pubblicistica dell'attività cui il bene è destinato, a prescindere dalla proprietà privatistica del mezzo o dal fatto che sia operato in appalto o concessione.

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    La Corte richiama la categoria delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, per evidenziare che l'ordinanza della Corte costituzionale evocata dal ricorrente riguardava un profilo diverso.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024

    Norma che ha modificato l'art. 635, comma quinto, c.p. rendendo procedibili d'ufficio i danneggiamenti relativi alle altre cose di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    Citato dal ricorrente come norma erroneamente applicata o non considerata ai fini della procedibilità; la Corte non ne affronta autonomamente il contenuto perché reputa il motivo inconferente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il danneggiamento commesso su un bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità è procedibile d'ufficio quando la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 635 c.p. come modificato dal d.lgs. 31/2024.
  • Ai fini dell'aggravante del danneggiamento, ciò che conta è la destinazione del bene all'esercizio di un pubblico servizio, non la titolarità formale del bene, che può anche essere privata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la contestazione effettivamente mossa nei gradi di merito.
  • Il richiamo a pronunce della Corte costituzionale è irrilevante se riguarda un segmento normativo diverso da quello applicabile al fatto contestato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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