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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50709/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 24/10/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari (4/11/2021). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il compendio probatorio era incongruo e non dimostrava la disponibilità del fucile, delle munizioni e delle sostanze anabolizzanti sequestrate nella soffitta dell'immobile a lui pertinente; invocava gli artt. 192, comma 2, e 503, comma 5, c.p.p. per carenze motivazionali della decisione impugnata e chiedeva l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello aveva valutato correttamente il compendio probatorio: il ritrovamento degli oggetti nella soffitta pertinente all'immobile nella disponibilità dell'imputato, le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato al Pubblico ministero (19/12/2020) in cui ammetteva la disponibilità dell'arma, delle munizioni e degli anabolizzanti e la successiva ritrattazione giudicata inattendibile rispetto alle altre emergenze probatorie (tra cui un pregresso episodio del 19/06/2020 consistente in un colpo esploso in direzione dell'indirizzo dell'imputato). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la ritrattazione non elimina automaticamente la rilevanza della confessione se risulta inattendibile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23

    Norma richiamata come riferimento alla fattispecie di detenzione/uso illecito di armi: la Corte ha ritenuto sussistente la disponibilità materiale dell'arma sequestrata nella soffitta pertinente all'abitazione dell'imputato.

  • Codice penale, art. 697

    Articolo evocato quale capo d'imputazione relativo alla condotta contestata (in tema di armi/munizioni); la Corte ha valutato che il materiale probatorio suffragava la condanna ai sensi della fattispecie invocata.

  • Codice penale, art. 648

    Articolo relativo al reato di ricettazione (o altra fattispecie rubricata nel capo III): la Corte ha ritenuto provata la disponibilità e l'uso delle sostanze anabolizzanti sequestrate.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte di Cassazione ha osservato che la censura non ha criticato regole inferenziali specifiche ma chiedeva un riesame di merito, e che la motivazione della Corte di appello era congrua rispetto alle emergenze probatorie.

  • Codice di procedura penale, art. 503, comma 5

    Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Suprema Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse idonea a integrare una violazione di legge aprendo alla revisione del merito, giacché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni confessorie rese al Pubblico ministero conservano valore probatorio anche se successivamente ritirate in dibattimento: la ritrattazione non elimina automaticamente la rilevanza della confessione, salvo che la ritrattazione stessa risulti assolutamente attendibile e il giudice dia adeguata motivazione del mutamento.
  • Il rinvenimento di armi, munizioni o sostanze in locali pertinenti all'abitazione dell'imputato e nella sua disponibilità materiale è elemento probatorio solido per fondare una condanna, soprattutto se confermato da ammissioni dell'imputato o da altri indizi concordanti.
  • In Cassazione non è ammesso un semplice riesame del merito: le censure devono criticare specifiche regole inferenziali o evidenziare violazioni di diritto ben determinate; le doglianze generiche sulla insufficiente motivazione possono essere respinte se il giudice di merito ha esaminato le emergenze probatorie.
  • La valutazione della credibilità delle prove è rimessa principalmente ai giudici di merito; la Suprema Corte interviene quando vi sia un vulnus di diritto o palese illogicità, non per ricostruire nuovamente i fatti.
  • Nel caso di prove contraddittorie, il giudice deve motivare la prevalenza di talune emergenze probatorie rispetto ad altre; l'assenza di tale motivazione specifica è ciò che può costituire motivo di annullamento in Cassazione.

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