Cassazione Penale, Ordinanza n. 27006/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno è stato dichiarato inammissibile. Dalla motivazione emerge che i motivi riguardavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità e in particolare il dedotto difetto del dolo; dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; infine, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che secondo il ricorrente sarebbe maturata prima della sentenza di appello. La Corte ha rilevato che i primi motivi sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, e che si trattava di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazione giuridica corretta. Quanto alla prescrizione, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non considerava un periodo di sospensione del corso della prescrizione pari a 578 giorni intervenuto in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sull'inammissibilità dei motivi relativi alla responsabilità e al dolo, perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, e sulla manifesta infondatezza del motivo relativo alla prescrizione, per la mancata considerazione di un periodo di sospensione di 578 giorni.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto come motivo di ricorso, ma ne esclude la rilevanza in cassazione quando la doglianza tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito.
art. 578 giorni di sospensione della prescrizione in primo grado
Il ricorrente non ha considerato il periodo di sospensione del corso della prescrizione pari a 578 giorni, con conseguente esclusione della maturazione del termine prima della sentenza di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio o a una lettura alternativa dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando ripropone questioni già decise in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancanza del dolo non può essere accolta se richiede una nuova valutazione delle fonti di prova, poiché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito.
- La prescrizione va calcolata considerando anche i periodi di sospensione del corso del termine; la mancata considerazione di tali sospensioni rende manifestamente infondata la doglianza di estinzione del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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