Sentenza del 13/12/2017 n. 29844 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità delle notifiche dell'invito al contraddittorio, dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 1999. Sosteneva che gli atti fossero stati notificati presso la residenza anagrafica, formalmente risultante dai registri, ma in concreto inabitabile perché sottoposta a lavori di ristrutturazione, mentre l'Amministrazione conosceva il suo effettivo recapito presso lo studio professionale, dove si era svolta la verifica fiscale. Ha inoltre dedotto violazioni dell'obbligo di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti, omessa o contraddittoria motivazione e inosservanza delle formalità previste per la notifica ex art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica effettuata presso la residenza anagrafica, coincidente con il domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni dei redditi e mai formalmente modificato o sostituito dal contribuente. La conoscenza, da parte dell'Ufficio, dell'attività svolta presso lo studio professionale e dei lavori nell'abitazione non imponeva la notifica presso tale studio, in assenza di una specifica elezione di domicilio comunicata formalmente all'Amministrazione. È stato inoltre chiarito che la notifica nel domicilio fiscale non richiede un previo tentativo di consegna a mani proprie. Alcune censure sono state dichiarate inammissibili perché nuove, prive di interesse o non adeguatamente trascritte e documentate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 4.100 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Il domicilio fiscale del contribuente residente coincide, in via ordinaria, con il comune di iscrizione anagrafica. Le variazioni del domicilio producono effetti nei confronti dell'Amministrazione solo secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c)
Salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.
Gli atti tributari devono essere notificati al domicilio fiscale risultante per legge, senza che l'Amministrazione sia obbligata a tentare previamente la consegna personalmente al contribuente o presso il suo luogo di lavoro.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ultimo comma
È in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale.
Per ricevere validamente gli atti presso un recapito diverso dal domicilio fiscale ordinario, il contribuente deve effettuare una specifica elezione di domicilio e comunicarla formalmente all'Ufficio, mediante le modalità previste dalla norma.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
Il principio della conoscenza effettiva degli atti non sostituisce né modifica le regole legali sulle notificazioni tributarie. Se la notifica è eseguita correttamente secondo la disciplina speciale, la mera conoscenza di un diverso recapito non rende invalida la notificazione.
Codice di procedura civile, art. 140
La notifica mediante deposito, affissione e invio della raccomandata è valida quando sono rispettati gli adempimenti previsti dalla norma e il destinatario risulta irreperibile o non reperibile presso il domicilio indicato.
Massime di principio
- Per gli atti tributari, il riferimento principale è il domicilio fiscale formalmente risultante dall'anagrafe e dalle dichiarazioni fiscali, non il luogo in cui il contribuente vive o lavora di fatto.
- La conoscenza da parte dell'Amministrazione di un recapito alternativo, come uno studio professionale o una sede lavorativa, non obbliga normalmente l'Ufficio a notificare lì gli atti, se il domicilio fiscale non è stato formalmente modificato o non è stata effettuata un'elezione di domicilio valida.
- Se un contribuente desidera ricevere gli atti presso un indirizzo diverso, deve comunicarlo formalmente all'Amministrazione secondo le modalità previste dalla legge; la situazione di fatto o la semplice conoscenza informale del recapito non sono sufficienti.
- La notifica nel domicilio fiscale è legittima anche senza un previo tentativo di consegna a mani proprie, salvo che l'atto venga effettivamente consegnato personalmente.
- Le contestazioni sulle modalità concrete della notifica devono essere formulate tempestivamente già nel primo grado di giudizio e devono essere specifiche, documentate e adeguatamente trascritte nei successivi ricorsi.
- L'irregolarità materiale dell'immobile indicato come residenza, come l'inabitabilità o la ristrutturazione, non rende automaticamente invalida la notifica se quell'indirizzo costituisce ancora il domicilio fiscale ufficiale e sono state rispettate le formalità di legge.
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