Ordinanza n. 70/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza dirigenziale n. 212 del 2.9.2025 del Comune di Falconara Marittima, Settore 1, Progettazione della città U.O.C. Sue, Suap, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione e messa in pristino - foglio 26 mapp. 189”; - per quanto occorrer possa, del verbale della Squadra Edilizia Comunale prot. 30960 del 24.6.2025 relativo al sopralluogo del 14.1.2025 effettuato presso l'unità immobiliare individuata al foglio 26, mapp. 190, sita nel Comune di Falconara Marittima - via Ponte Murato n. 3; - nonché di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e messa in pristino relativa a manufatti individuati catastalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza dirigenziale comunale di demolizione e messa in pristino, nonché il verbale di sopralluogo e gli atti connessi. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in ragione della prossimità dei manufatti a un corso d'acqua e della loro ipotizzata incidenza sul regime delle acque pubbliche e sulle opere di difesa. Le parti hanno controdedotto e fornito chiarimenti sulla distanza dei manufatti dal corso d'acqua e sulla segnalazione del Consorzio di Bonifica delle Marche. Il Collegio ha ritenuto sussistenti dubbi sull'appartenenza della controversia alla giurisdizione del TSAP, poiché la segnalazione non riguardava i manufatti oggetto dell'ordinanza e la loro ubicazione non appariva tale da evidenziare, allo stato, un'incidenza sul regime delle acque pubbliche. I profili di fumus boni iuris sono stati riservati alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, allo stato degli atti, che la controversia rientri nella propria giurisdizione, pur riservando ogni ulteriore approfondimento alla trattazione del merito. Quanto alla cautelare, prescindendo dalla valutazione del fumus boni iuris, il Collegio ha ravvisato un pregiudizio idoneo a giustificare la tutela urgente. Ha pertanto accolto l'istanza cautelare e sospeso gli atti impugnati, fissando l'udienza pubblica di merito per l'8 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la concessione delle misure cautelari; il TAR ha ritenuto sussistente, allo stato, il pregiudizio necessario per sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- Il possibile coinvolgimento di un corso d'acqua pubblico non determina automaticamente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: occorre verificare in concreto che l'atto o l'intervento incida sul regime delle acque pubbliche o sulle relative opere di difesa.
- Quando gli elementi disponibili non dimostrano che i manufatti oggetto di un'ordinanza edilizia siano quelli segnalati dall'autorità preposta alla tutela idraulica, né evidenziano una concreta incidenza sul regime delle acque pubbliche, la controversia può essere ritenuta, allo stato, appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo ordinario.
- In sede cautelare il giudice può concedere la sospensione dell'atto impugnato sulla base del pregiudizio grave, riservando l'approfondimento del fumus boni iuris alla fase di merito, quando la decisione cautelare non richieda una definizione anticipata delle questioni sostanziali.
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