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Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza: del giudicato del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 579/2025 del 9 settembre 2025, RG n. 1986/2025, dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale di Sassari il 13 novembre 2025 ai sensi dell’art. 647, c. 1, c.p.c.;

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 579/2025, definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Sassari aveva ingiunto all’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari il pagamento di euro 16.842,48, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647, comma 1, c.p.c. Il ricorrente ha dedotto l’omesso spontaneo adempimento del giudicato e ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nelle more, l’Azienda ha effettuato un pagamento soltanto parziale di euro 1.191,34, senza costituirsi in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo per mancata opposizione e che l’Azienda non aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute. Ha quindi ordinato all’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari di corrispondere al ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il saldo degli importi indicati nel decreto ingiuntivo. Il giudice ha ritenuto di poter prescindere, allo stato, sia dalla nomina del commissario ad acta sia dalla fissazione della penalità di mora, avvertendo tuttavia che, in caso di ulteriore mancata esecuzione, potranno essere adottate le misure conseguenti, con addebito dei relativi costi all’amministrazione. L’Azienda è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare, ove necessario, misure sostitutive o coercitive, tra cui la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto di non applicarla allo stato.

  • art. 647, comma 1, c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto è stato dichiarato definitivamente esecutivo, rendendo azionabile la relativa pretesa anche mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Il decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza prevedeva il pagamento degli interessi secondo la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione e divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione non provveda spontaneamente all’integrale pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento solo parziale dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo non esclude l’accoglimento della domanda, ma comporta l’ordine di pagamento del saldo ancora dovuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine ultimativo per l’esecuzione e può riservare l’adozione della penalità di mora e la nomina del commissario ad acta all’eventuale ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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