Cassazione Penale, Sentenza n. 20586/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione nella determinazione della pena per continuazione. In particolare il Giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato la scelta della porzione di aumento (otto mesi di reclusione) attribuita al reato giudicato con la sentenza del 10/08/2016 (irrevocabile il 18/09/2016), assegnando peraltro a quel reato (furto tentato) una porzione di pena superiore rispetto al reato di furto consumato in abitazione, senza spiegare le ragioni di tali scelte e senza rispettare i criteri di proporzionalità e motivazione richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata (in relazione alla determinazione della pena per continuazione), rinviando il procedimento al giudice a quo in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati nella sentenza. La decisione motiva che il Giudice dell'esecuzione non ha rispettato l'obbligo di motivazione relativo all'individuazione della pena base e all'entità degli aumenti per i reati satellite, come richiesto dall'art. 81, comma 2, cod. pen. e dalla giurisprudenza della Corte Suprema.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che consente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati; applicata per giustificare la revisione della pena in sede di esecuzione.
art. 81 cod. pen.
Fondamentale per la determinazione della pena unica in caso di continuazione: impone che il giudice motivi l'entità degli aumenti per i reati satellite e rispetti i limiti di proporzione, evitando cumulo materiale non giustificato.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio per individuare il reato più grave (quello per il quale è stata inflitta la pena più severa) che deve essere assunto quale pena base nella rideterminazione.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Parametri di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena (principi di individualizzazione e di proporzionalità) da rispettare e motivare adeguatamente nella determinazione degli aumenti per i reati satellite.
Sez. U., sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza che richiede un livello motivazionale adeguato sugli aumenti per i reati satellite, proporzionalità tra le pene e controllo effettivo del percorso logico-giuridico; precisa che il grado di motivazione è correlato all'entità degli aumenti.
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla) e Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)
Principi secondo cui il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave e poi operare autonomi aumenti per i reati satellite, inclusi quelli già in continuazione, motivando tali aumenti.
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Affermato che il giudice dell'esecuzione può confermare gli aumenti quantificati in sede cognitiva purché motivi la conferma, richiamando le ragioni della dosimetria originaria.
Massime di principio
- Quando si ridetermina la pena per reati in continuazione tra procedimenti separati, il giudice dell'esecuzione deve prima individuare il reato più grave (pena più alta) e assumere la pena inflitta per tale reato quale base su cui operare gli aumenti per i reati satellite.
- L'art. 81 cod. pen., comma 2, impone una motivazione specifica non solo sulla cifra della pena base ma anche sull'entità degli aumenti per ciascun reato satellite: la motivazione deve consentire il controllo della proporzionalità e dell'assenza di un cumulo materiale surrettizio.
- Il grado di dettaglio della motivazione richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti: aumenti significativi richiedono argomentazioni più puntuali (es. riferimento a gravità del fatto, modalità, recidiva, pericolo sociale, ecc.).
- Il giudice dell'esecuzione può confermare aumenti già operati in sede cognitiva, ma deve motivare tale conferma, anche con richiamo alle ragioni originarie della dosimetria, per evitare che la conferma sia meramente formale.
- Se il giudice assegna una porzione di pena a un reato satellite che risulta illogica o sproporzionata (es. pena maggiore per furto tentato rispetto a furto consumato senza adeguata spiegazione), la decisione è vulnerabile e può essere annullata in cassazione.
- Per la difesa: contestare l'ordinanza dell'esecuzione quando manca motivazione sui singoli aumenti; richiedere che il giudice espliciti i criteri di proporzione applicati. Per il giudice: indicare espressamente la pena base, quantificare e motivare ogni aumento, e, se si confermano precedenti aumenti, richiamarne le ragioni.
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