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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 18373 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato accolto. La Corte ha revocato integralmente la sentenza n. 17046/2013 della Corte di Cassazione. Decidendo in sede rescissoria sul merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario R.G. n. 17739/2008 proposto da A.P. e A.J. contro la sentenza della CTR Puglia n. 45/9/07. Le spese di legittimità e della revocazione sono compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 17046/2013 sostenendo che la decisione aveva omesso, come fatto incontestato dagli atti, che l'appello era stato regolarmente notificato ad A.P., coobbligato nel giudizio. La Corte di Cassazione, invece, aveva ritenuto nulla la notifica dell'appello perché effettuata personalmente alle figlie di A.N. non eredi e non aveva valutato la costituzione in giudizio di A.P.; tale omissione sarebbe un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, poiché la sentenza sarebbe fondata sulla supposizione di fatti non corrispondenti agli atti.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

    La revocazione è ammissibile per errore di fatto quando la sentenza si fonda su una rappresentazione fattuale incompatibile con atti/documenti; qui la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, della regolare notificazione ad A.P. fosse tale errore.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Estende la possibilità di revocazione anche alle decisioni della Corte di Cassazione; invocata come presupposto procedurale per il ricorso per revocazione.

  • art. 331 c.p.c.

    Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato

    In caso di litisconsorzio necessario o cause dipendenti, l'omessa notifica ad alcuni litisconsorti non provoca automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. Applicata per giustificare l'integrazione disposta dalla CTR nei confronti dell'erede effettivo.

  • art. 328 c.p.c., comma 2

    la rinnovazione (della notificazione della sentenza), ai fini della decorrenza di tali termini, può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto

    Discute la modalità di notificazione agli eredi: la notifica impersonalmente e collettivamente all'ultimo domicilio è alternativa alla notifica personale; la Corte di Cassazione aveva contestato la notifica personale effettuata alle figlie non eredi, ma nella vicenda era mancata la considerazione della notifica ad un altro litisconsorte (A.P.).

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1

    l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido

    Sottolinea che, rispetto all'imposta di registro su una permuta, gli obblighi sono solidali e ciò rileva sul piano processuale per identificare il litisconsorzio e la necessità di integrazione del contraddittorio in appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Norma richiamata nella censura di violazione ma non citata testualmente nella motivazione; riguarda procedure nel contenzioso tributario e impugnazioni.

  • art. 402 c.p.c.

    Norma che consente alla Corte, accolta la revocazione, di decidere sul merito della controversia; applicata per rigettare il ricorso originario dopo la revoca.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda debitori solidali e la stessa questione (es. valore di immobili) è stata decisa in un unico processo, in appello si configura spesso un litisconsorzio necessario: l'omessa notifica ad alcuni litisconsorti non impone automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione ma l'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • La notifica dell'atto di impugnazione agli eredi può essere effettuata personalmente o impersonalmente/collettivamente all'ultimo domicilio (art. 328 c.p.c., comma 2); la sua invalidità deve essere valutata nel contesto delle altre notifiche: la presenza di notifica valida ad altro litisconsorte può giustificare l'integrazione e il prosieguo del processo.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) è ammissibile se la sentenza si è basata su una rappresentazione fattuale incompatibile con atti e documenti e se il fatto non è stato oggetto di controversia: è dunque necessaria una discrasia chiara tra motivazione e documentazione processuale.
  • Deve essere distinta la quaestio facti dalla quaestio iuris: la revocazione mira agli errori di percezione dei fatti (svista o omissione di un fatto incontestato), non alle interpretazioni giuridiche rimaste controverse e discusse tra le parti.
  • Il giudice d'appello (e il giudice di legittimità) deve esplicitamente considerare la composizione delle parti costituite in giudizio; l'omissione di un fatto processuale rilevante (es. che un coobbligato era già costituito) può essere motivo di annullamento o revocazione della decisione.
  • In pratica, se l'atto di impugnazione non è notificato correttamente agli eredi ma l'appello è stato portato a conoscenza di un altro litisconsorte regolarmente costituito, il rimedio corretto è in genere l'integrazione del contraddittorio e la decisione nel merito una volta eseguita l'integrazione, non la immediata nullità dell'impugnazione.

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