Sentenza n. 7529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01004/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha dichiarato improcedibile il procedimento finalizzato all’espunzione dal Programma Urbano Parcheggi dell’intervento per un parcheggio in via Pietro Raimondi, con gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 1004/2025, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 17 luglio 2023, relativa all’intervento di parcheggio in via Pietro Raimondi. Con il primo motivo ha contestato che l’atto fosse meramente endoprocedimentale e privo di lesività, sostenendo che arrestasse un procedimento avviato su istanza di parte e che sussistesse un interesse attuale all’impugnazione. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 105 e 34, comma 2, c.p.a., lamentando che il TAR, pur definendo il giudizio in rito, avesse svolto valutazioni sul merito e sull’improcedibilità connesse alla cessazione dello stato di emergenza, sostituendosi all’Assemblea capitolina su un potere non ancora esercitato. Con il terzo ha dedotto la violazione dell’art. 89, comma 16, delle NTA del PRG e degli artt. 9 e 10 della legge n. 1150/1942, oltre a sviamento, difetto dei presupposti, contraddittorietà e illogicità: ha sostenuto che il parcheggio non era stato incluso tra i 57 interventi dichiarati improcedibili con deliberazione capitolina n. 79/2017, che la documentazione necessaria era stata prodotta e che la previsione del PUP, in quanto avente valenza di previsione del PRG, non potesse essere rimossa senza modificarlo. Con il quarto ha contestato la motivazione amministrativa sulla mancata acquisizione delle integrazioni, in particolare del nulla osta archeologico e della VIA; ha dedotto l’inconferenza dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, l’assenza di scadenza del parere archeologico ai sensi dell’art. 21, comma 5, dello stesso decreto e l’imputabilità all’amministrazione del mancato svolgimento delle indagini archeologiche. Ha inoltre sostenuto che il parere dei Vigili del Fuoco del 2008 fosse ancora valido e che, per la dimensione del parcheggio, non fosse necessario il provvedimento di assoggettabilità a VIA. Con il quinto motivo ha invocato il legittimo affidamento e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, prospettando una futura azione risarcitoria in caso di ritenuta legittimità dell’espunzione. Nel corso dell’appello, Roma Capitale ha richiamato la deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 110 del 23 giugno 2026, che ha incluso l’intervento tra quelli per i quali la definizione dei contenziosi pendenti costituisce presupposto per le successive determinazioni, senza disporre l’immediata espunzione. La società ha quindi rinunciato all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d’appello né le questioni sulla lesività della determinazione, sulla completezza documentale, sui presupposti dell’espunzione o sull’affidamento. Preso atto della rinuncia all’appello formulata dalla società, dell’ampiezza dei poteri conferiti ai difensori e della mancata opposizione di Roma Capitale, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del grado sono state compensate, anche in considerazione dell’adesione del Comune alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso in appello formulata dai difensori della società appellante, all’ampiezza dei poteri conferiti ai predetti difensori nella procura rilasciata dal legale rappresentante della società appellante e alla non opposizione del Comune di Roma, al Collegio non resta che dare atto della rinuncia all’appello, con conseguente estinzione del giudizio.
La rinuncia all’appello, validamente formulata dai difensori nell’ambito dei poteri conferiti e non contrastata dalla controparte, comporta la definizione del giudizio per estinzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso in appello formulata dai difensori della società appellante, all’ampiezza dei poteri conferiti ai predetti difensori nella procura rilasciata dal legale rappresentante della società appellante e alla non opposizione del Comune di Roma, al Collegio non resta che dare atto della rinuncia all’appello, con conseguente estinzione del giudizio.
La rinuncia all’impugnazione conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello validamente formulata dai difensori, in presenza di poteri conferiti a tal fine e in assenza di opposizione della controparte, determina l’estinzione del giudizio; in tale ipotesi il giudice non procede all’esame dei motivi di merito.
Testo integrale
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