Sentenza n. 657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata Reggio Calabria, n. 797/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione gratuita dei manufatti abusivi al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 39/2021 e disposto l’acquisizione dei manufatti abusivi. Aveva dedotto il difetto di notifica dell’ordine di demolizione e della successiva ordinanza n. 17/2022, nonché, in appello, error in iudicando, violazione di legge, difetto dei presupposti, insussistenza degli elementi indiziari, illogicità manifesta, eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, oltre alla violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di partecipazione procedimentale. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso per tardività. L’appellante ha contestato tale statuizione e chiesto l’annullamento dell’atto originariamente impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei termini di impugnazione sia dell’ordinanza di demolizione sia dell’ordinanza di acquisizione, entrambe notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. L’ordinanza di demolizione doveva considerarsi conosciuta il 25 luglio 2022, decorsi dieci giorni dalla raccomandata informativa del 15 luglio 2022; il termine per impugnarla, computata la sospensione feriale, scadeva il 24 ottobre 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 29 ottobre 2022. L’ordinanza di acquisizione doveva considerarsi conosciuta il 1° luglio 2022, decorsi dieci giorni dalla raccomandata informativa del 21 giugno 2022; il termine scadeva il 29 settembre 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 29 ottobre 2022. Le contestazioni relative al contenuto delle relate di notifica sono state ritenute inidonee, poiché gli atti provenienti dal pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza; l’appellante non aveva proposto querela di falso. Il ricorso originario era quindi irricevibile per tardività. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune in appello.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notificazione eseguita mediante deposito e raccomandata informativa produce, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la conoscenza dell’atto entro dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, secondo la ricostruzione temporale operata dal giudice.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto in videoconferenza.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo è notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il termine per impugnarlo decorre, secondo la ricostruzione applicata dal giudice, dal momento in cui l’atto si considera conosciuto per effetto della raccomandata informativa e del decorso del termine previsto dalla disciplina della notificazione.
- Le relate di notifica redatte da un pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso relativamente ai fatti che il notificatore attesta essere avvenuti in sua presenza; le contestazioni sulla loro attendibilità non possono essere esaminate in via ordinaria se non è stata proposta querela di falso.
- La sospensione feriale dei termini deve essere computata nel calcolo del termine per proporre ricorso giurisdizionale amministrativo; la notificazione del ricorso oltre la scadenza determina l’irricevibilità per tardività.
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