Cassazione Penale, Ordinanza n. 15805/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi prospettati non fossero consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già valutate e respinte dal giudice di merito. La motivazione di merito è stata ritenuta immune da travisamenti decisivi e da manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente. I cinque motivi di ricorso riguardavano: la liceità della detenzione della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità; la pretesa insussistenza dell'offensività della condotta; la correttezza del giudizio di responsabilità ex art. 73, comma 4, T.U. stupefacenti anche sotto il profilo soggettivo; nonché, a quanto emerge, censure fondate anche su una consulenza tecnica richiamata nel quarto motivo. La Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente con i dati fattuali accertati e con le indicazioni della giurisprudenza delle Sezioni Unite e della legge n. 242 del 2016.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La responsabilità per il fatto di detenzione di stupefacente è stata confermata anche sotto il profilo soggettivo; le doglianze sul punto erano inammissibili in cassazione perché già affrontate e disattese nei giudizi di merito.
legge n. 242/2016
Le disposizioni sulla coltivazione/detenzione di cannabis sono state applicate puntualmente in relazione alla situazione di fatto accertata, secondo le indicazioni ricavate dalla giurisprudenza di legittimità.
Sezioni Unite n. 30475 del 2019
sentenza delle sezioni unite n. 30475 del 2019
Richiamata come riferimento interpretativo per la valutazione della liceità/offensività della condotta in materia di sostanze stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di diritto già puntualmente vagliate e disattese nei gradi di merito, quando la motivazione del giudice di merito sia giuridicamente corretta, coerente e priva di travisamenti decisivi.
- In materia di stupefacenti, la verifica della liceità della detenzione e dell'offensività della condotta deve essere compiuta alla luce del quadro normativo vigente e della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alle concrete risultanze fattuali accertate nel processo.
- Il giudizio sulla responsabilità ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 può essere confermato anche in relazione all'elemento soggettivo quando la motivazione di merito abbia adeguatamente spiegato la sussistenza degli estremi del reato e le censure difensive non evidenzino reali illogicità o errori decisivi.
- La deduzione di una consulenza tecnica difensiva non impone l'accoglimento del ricorso se il giudice di merito ha già esaminato le emergenze tecniche e le ha valutate in modo coerente con le altre prove acquisite.
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