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Sentenza

Sentenza n. 14794/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento ​- del decreto del 30 giugno 2026 della Prefettura di Roma di rigetto della domanda di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti la protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202608824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il provvedimento sopravvenuto di ammissione all’accoglienza avesse pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato con il ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle particolarità della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 30 giugno 2026 con cui la Prefettura di Roma aveva respinto la domanda di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato il provvedimento sopravvenuto con cui il ricorrente è stato accolto presso il CAS Gelsomino di Roma.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • d.lgs. 142/2015

    misure di accoglienza previste dal decreto legislativo n. 142/2015

    Disciplina le misure di accoglienza in favore dei richiedenti la protezione internazionale; nel caso concreto, l’ammissione sopravvenuta presso un CAS ha soddisfatto integralmente l’interesse azionato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, quando soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
  • La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. previa audizione delle parti, quando la causa è definibile sulla base degli atti e della situazione sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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