Sentenza n. 92/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento 1) del progetto ABA del Distretto sanitario n. -OMISSIS- con il quale sono state eliminate le ore ambulatoriali; 2) della delibera n. -OMISSIS- nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche; 3) del Verbale UVI dell-OMISSIS-; E per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva: 1) del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l’ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto ABA distrettuale, delibera che limitava il trattamento ABA alle sole terapie domiciliari e scolastiche e verbale UVI
Esito
Favorevole al ricorrente (utente sanitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’eliminazione delle ore ambulatoriali di logopedia e psicomotricità nell’ambito del trattamento ABA e la conseguente limitazione dell’erogazione alle sole terapie domiciliari e scolastiche. Ha dedotto eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, macroscopica illogicità, manifesta irragionevolezza, omessa valutazione di circostanze rilevanti e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione della delibera regionale n. 131/2021, dei principi scientifici relativi al metodo ABA, della legge n. 134/2015, delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’art. 5 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione. Ha inoltre censurato l’illegittimità derivata del verbale UVI e la mancata sottoposizione del minore a visita da parte dell’équipe multidisciplinare ai fini della proroga o del rinnovo del trattamento. In sede di giurisdizione esclusiva ha chiesto l’accertamento del diritto della minore a ricevere dal Servizio sanitario nazionale un trattamento ABA individualizzato, comprensivo delle ore ambulatoriali, secondo le Linee guida dell’ISS.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha seguito l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga, secondo cui il trattamento dei disturbi dello spettro autistico deve essere individuato caso per caso, calibrando le modalità terapeutiche sulle esigenze del singolo paziente. Le Linee guida dell’ISS valorizzano l’efficacia di interventi riabilitativi svolti con rapporto uno a uno tra terapeuta e paziente in ambiente protetto e isolato dal contesto ordinario. La scelta dell’ASL di separare il precedente trattamento unitario in segmenti distinti, eliminando le ore ambulatoriali e destinando le prestazioni alla scuola o all’abitazione, è stata ritenuta inappropriata e non adeguatamente motivata, poiché fondata su esigenze organizzative e non sulle necessità terapeutiche individuali. La scuola e la famiglia non possono essere automaticamente considerate idonee a predisporre un ambiente protetto, circoscritto e immune da stimoli esterni. Sono state ritenute irrilevanti, ai fini della legittimità degli atti, le liste d’attesa non esplicitate nei provvedimenti impugnati. L’ASL è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992
Individua i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale.
art. 3-septies d.lgs. 502/1992
Rileva per l’integrazione sociosanitaria nell’erogazione delle prestazioni.
art. 60, comma 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Ai sensi della l. 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Impone di garantire alle persone con disturbo dello spettro autistico un trattamento individualizzato fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche.
l. 18 agosto 2015, n. 134
Costituisce la base normativa per la diagnosi, la cura e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e demanda all’ISS l’elaborazione e l’aggiornamento delle linee guida.
art. 5 l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi del provvedimento, ma la sentenza fonda principalmente l’accoglimento sull’inadeguatezza della motivazione e sull’inappropriatezza della scelta terapeutico-organizzativa.
Linee guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità
Sono valorizzate per la necessità di calibrare il trattamento sul singolo paziente e, per gli interventi efficaci, di assicurare un rapporto individuale terapeuta-paziente in ambiente protetto.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie dell’ASL nell’approssimarsi della discussione di merito.
Massime di principio
- Nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per i disturbi dello spettro autistico, l’amministrazione sanitaria deve individuare il trattamento in modo individualizzato, calibrando modalità e intensità sulle esigenze del singolo paziente e sulle evidenze scientifiche disponibili.
- La scelta organizzativa di eliminare indiscriminatamente le ore ambulatoriali di un trattamento ABA non è legittima se comporta la frammentazione di un percorso terapeutico unitario e la riduzione dell’efficacia delle prestazioni, soprattutto quando non sia adeguatamente motivata con riferimento alle esigenze cliniche dei singoli pazienti.
- Quando le linee guida terapeutiche richiedono un rapporto individuale terapeuta-paziente in ambiente protetto, la prestazione non può essere automaticamente trasferita presso la scuola o l’abitazione, poiché famiglia e istituzione scolastica non sono necessariamente in grado di predisporre un ambiente circoscritto e immune da stimoli esterni.
- Le esigenze organizzative dell’azienda sanitaria, comprese eventuali esigenze connesse alle liste d’attesa, non possono prevalere sulle caratteristiche terapeutiche della prestazione prevista dai LEA se tali esigenze non risultano esplicitate e adeguatamente ponderate nei provvedimenti impugnati.
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